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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1996, Anno 55, dicembre, n.4
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è quindi perfettamente coerente con il principio di neutralità e con il regime previsto dalla normativa qui in commento. Nell’ottica italiana, va notato che anche la presenza di una società garantisce il mantenimento del regime dei beni d’impresa; c) relativamente al problema dell’eventuale costituzione della società in occasione dell’operazione, e quindi della mancata preesistenza della società, si ritiene
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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1996, Anno 55, dicembre, n.4
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— 673 — buzione va posta in relazione al successivo periodo dell’art. 2, comma secondo, qui in commento, secondo cui quando le partecipazioni sono iscritte in bilancio ad un valore superiore a quello contabile dell’azienda conferita, la differenza deve essere iscritta in apposito fondo del passivo. È la distribuzione di tale fondo a determinare l’imposizione della plusvalenza in sospensione (286
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una limitazione che risulta di difficile comprensione. Nella definizione di scambio di partecipazioni è previsto che il regime qui in commento si applica: « sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera
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. Con una formula analoga a quella del-l’art. 2, secondo comma qui in commento, l’art. 34, citato disponeva che i conferimenti non costituivano realizzo di plus — o minusvalenze, ma la differenza tra il valore delle partecipazioni e l’ultimo valore fiscale dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell’imposta sul reddito concorreva a formare il reddito della conferente se realizzata o distribuita ai soci
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lo scomputo del notional tax credit. Ciò perchè questo credito d’imposta non è un beneficio, ma una misura per evitare un maleficio (302). Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sull’alienazione della stabile organizzazione sarebbe stato comunque riconosciuto dall’Italia anche se non si fosse applicata la Direttiva. La particolare disposizione in commento sulla valutazione
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del codice civile (255). Il conferimento, per qualificarsi come operazione soggetta al particolare regime qui in commento, deve avere ad oggetto aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa. Il decreto delegato, a differenza della Direttiva (256), non fornisce una definizione di valore fiscale (così Lupi, Il nuovo regime fiscale delle scissioni tra imitazioni della fusione e fobie
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e nella scissione, due sono gli aspetti regolati dalla normativa qui in commento: il trasferimento delle attività e passività relative all’azienda o ramo d’azienda e la valorizzazione delle azioni o quote. A differenza della fusione e della scissione, però, nel conferimento d’attivo non si verifica uno scambio tra partecipazioni preesistenti e partecipazioni emesse a seguito dell’operazione
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in termini diversi, tenen- (334) Non aiuta a chiarire questa ambiguità l’unica pronuncia ministeriale finora emanata sulla normativa qui in commento, la recentissima Risi Min. 17 aprile 1996, n. 55/E, che prende in considerazione uno scambio di azioni sotto forma di conferimento avente ad oggetto una partecipazione largamente maggioritaria (70 per cento). (335) In questo senso Maisto, The Implementation
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, perchè è diretto ad individuare le fattispecie che riguardano l’Italia, e per le quali risulta applicabile la disciplina prevista dal decreto stesso. Così, per lo scambio di azioni qui in commento, il decreto si preoccupa di prevedere che le sue disposizioni, e quindi il regime di neutralità, si applicano per i soci residenti in Italia che pongono in essere l’operazione, i quali — in assenza di tali previsioni
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alle indicate imposte sul reddito in tale Stato). Tali requisiti valgono per la società acquirente e la società acquistata, ma non per i soci di quest’ultima. In particolare, perchè lo scambio di azioni si qualifichi come operazione transnazionale soggetta al regime in commento è necessario che le società acquirente ed acquistata siano residenti in diversi Stati Membri e soddisfino i requisiti soggettivi
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italiana, questa scompare perchè confluisce nel patrimonio complessivo della società. Il riferimento della norma qui in commento alla stabile organizzazione risultante dall’operazione è quindi limitato alle sole stabili organizzazioni all’estero oggetto della fusione o scissione.
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sembra preferibile alla luce della definizione di scambio di azioni fornita dalla Direttiva, che il decreto qui in commento dovrebbe in toto recepire (337). Per quanto riguarda il concetto di controllo, va notato che la Direttiva lo identifica genericamente come « maggioranza dei diritti di voto », senza specificare di quali diritti di voto (solo quelli esercitabili nell’assemblea ordinaria
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sulla base dei suoi incerti effetti incentivanti. La preoccupazione di consentire comunque il recupero dei costi all’impresa emergeva anche da un’opinione espressa sulla materia dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato la quale, in sede di commento ad un precedente disegno di legge, affermava che « la variazione delle tariffe non dovrebbe essere meccanicamente collegata ad un indicatore
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l'occasione per una rivisitazione critica del commento effettuato "a caldo" in occasione della prima edizione, alla luce anche del dibattito seguito all'emanazione dei due decreti delegati. La maggiore penetrazione critica, tuttavia, non ha (né si voleva avesse) stravolto l'impostazione originaria volta a Fornire all'operatore del settore un testo agile e di pronta consultazione
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fiscalmente riconosciuti (242). Diversamente, sembra corretto sostenere che le altre fattispecie di elementi patrimoniali provenienti dalla scissa (sub b e c) vadano valutate fiscalmente in base al valore di bilancio rivalutato, e che quindi assuma rilevanza fiscale l’imputazione del disavanzo (243). 240 241 242 243 (240) Anche per le scissioni qui in commento risulta in specie applicabile la regola
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di applicazione della Direttiva (salvo verifica dei requisiti soggettivi). Peraltro, non si capisce quale ratio avrebbe la presunta esclusione dell’operazione qui in commento dall’applicazione della Direttiva. Posto che si qualifica come operazione transnazionale, non si capisce- perchè non sia meritevole di tutela, e che rilievo impeditivo possa avere il sol fatto che la stabile organizzazione conferita
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effettivo ovvero debbano essere iscritte al valore di carico delle partecipazioni ricevute in cambio. Al riguardo, si rileva che Fari. 2, quinto comma qui in commento non prevede la possibilità di iscrivere le partecipazioni ricevute al valore effettivo e di evidenziare il diverso valore fiscale in sede di dichiarazione dei redditi mediante il prospetto di riconciliazione. E ciò a differenza
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, insoddisfacente. Da un lato, il secondo periodo del comma secondo qui in commento riprende testualmente la disposizione dell’art. 34, L. n. 576, citata, facendo riferimento all’ « impresa o società apportante », quando — come è noto — le disposizioni del D.lgs. n. 544, citato, si rivolgono solo alle società (e per lo più « qualificate »), a differenza della L. n. 576, citata, applicabile anche agli imprenditori
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dall’art. 6, citato). Sul punto cfr. le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia sulla applicazione della legge e del decreto n. 356, sez. II; nonché il commento dell’Associazione Bancaria Italiana, nel volume La ristrutturazione degli enti creditizi pubblici, Roma, 1991, p. 52. Al riguardo v. anche in dottrina Bracci, Aspetti contabili del conferimento d’azienda, in La legge 30 luglio 1990, n. 218
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. Anzi, il riferimento espresso allo « scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento » lascerebbe presupporre che ambedue le ipotesi siano neutrali, il che significherebbe — per la permuta — che anche la società permutante non realizzi plusvalenze imponibili. Cfr. Zizzo, Le riorganizzazioni, cit., p. 362, secondo cui il quinto comma dell’art. 2 qui in commento è formulato in modo da risultare applicabile
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