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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1891
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, Sivori c. Fiocchi (Giurispr. di Torino, 1889, p. 253) - Cass. di Palermo, 8 gennaio 1889, Ru:ffo-Crifeo c. Crisafi ( Circolo giur., 1889, p. 156). (4) Mattirolo Tratt. di dir. giudiz. civ., vol. V, p. 483 - Sa redo, Istit. di proc. civile, vol. II, p. 297 - Gargiulo, Commento al codice di procedura civile, vol. III, p. 482 - Ricci nella Giuri sprudenza italiana, serie 4\ vol. 36, anno 1884, col. 156
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1891
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L. - Étude sur la procedure criminelle en Angleterre et en Écosse - 396. lmpallomeni G. B. - Il codice penale italiano - 36. l... agasi P. - Studi teorici e pratici sulla legislazione forestale - 360. 1...essona C. - I libri di commercio nelle leggi italiane - 720. - Il Re nelle leggi italiane - 720. IAuelaini O. - Commento teorico-pratico alla legge ed ai regola menti sulle istituzioni pubbliche
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1891
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di mesi diecisette e giorni quindici, cioè dal 1° febbraio 1888 al 15 luglio 1889, alla compilazione di una illustra zione del nuovo codice penale e delle leggi aflìni, com mentandone ciascun articolo colla scorta di tutti i prece denti legislativi, parlamentari e giudiziari; di aver:e quasi esclusivamente compilat0 tale commento colle norme trac ciategli dall'onorevole Mel
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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- Voi. II - Parte speciale - Firenze, stab. G. Civelli, editore, 1890 - Un voi. di pag. 338, prezzo lire 6. Di questo commento dell' Impallomeni, che fra le molté, anzi troppe, affrettate pubblicazioni, a cui diede luogo il nuovo codice penale italiano, é senza dubbio una dèlle più pregievoli, ebbimo già cura di rertder conto ai nostri lettori alcuni mesi addietro, al lorché vide la luce il primo volume (vedasi
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1891
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lire, è ad essa sostituita la riprensione giudiziale. » Questa riprensione è ben diversa dalla riprensione giu diziale di che nell'art. 26. - Anzitutto si notano tre dif ferenze rilevate dal Crivellari ( Commento al codice italiano): 1° La riprensione dell' art. 2!) è obbligatoria pel giudice, quella dell'art. 26 è facoltativa; 2° Per la riprensione del l'art. 29 niente importa
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1891
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STUDI TEORICO-PRATICI DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA, ECC. DIRITTO COMMERCIALE IL CREDITORE, CUI SI CONTESTA IL PRIVILEGIO O L'IPOTECA, E IL COMPUTO DELLE MAGGIORANZE PER IL CONCORDATO. (Commento agli art. 767, 833 e 834 cod. comm.). I. Gli art. 767, 833 e 834 cod. comm. - 2. Oggetto della quistione 3. Tre ipotesi - 4. Nostra tesi. § t PRECEDENTI LEGISLATIVI. - 5. L'art. 612 cod. comm
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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- Supplemento alla seconda edizione del Commento al Scotti ebbe a censurare come un regresso lo schema di codice di procedura civile dello stesso autore - Voi. VIII, 1890, riforma del procedimento sommario, che era stato votato dispensa 3a - Verona, edit. D. Tedeschi e figli - Prezzo del dalla Camera nel 14 e 15 maggio 1878, in un coi motivi volume, L. 10. della Commissipne (Monit. dei trib, XVIIJ, p. 391
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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, dell'espropria1.ione per pubblica utilità ed ammini strative - Commento dell' avv. Paolo (_'h•m••ntini - Torino, Unione Tip. editrice, 1891 - Un vol. di pag. 542, prezzo L. 8. Mancava finora un trattato o commento qualsiasi sulla Cassa dei depositi e prestiti di questa importantissima istituzione destinata a ricevere e custodire i depositi e le consegnazioni, che il codice civile ed altre leggi
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1 e della �iuri�p•••!denz:' _da ('m•lo il.slengo, consigliere di Stato, e d!l; �•org10 s �ndr,, ispettore di pubblica sicurezza, ad detto al Mm1stero dell . mterno - Roma, tip. Cecchini, 1890 - On voi. di pag. 739, prezzo lire 10. 1 1 cons�gli�re di Stato, C. Astengo, notissimo per i suoi apprez _ zati lavori d1 commento alle nostre più importanti leggi di diritto pubblico amministrativo
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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colla esecuzione immobiliare (P1sANELLI, Relazione - SCIALOIA MANCINI-PISANELLI, Commento - c'uzzERI, Commento). Date queste due limitazioni, che tolgono, come dirò in 1 appresso, la proprietà al debitore de� beni esec�tati, dice ) _ il legislatore che, il debitore espropriando mantiene il pos . sesso del fondo come sequestratario giudiziale, eccettochè sull'istanza, di uno o più creditori
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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792 STUDI TEORICO-PRATICI DI LEGISLAZIONE E GIT.JR�SPH.UDENZA, ECC. così, od è una mistificazione; ma perchè quest'ultima ipo tesi è semplicemente ingiuriosa, hanno ragioni da vendere e il Travaglia nel Commento al nuovo codice penale, e tutti i pratici che, non solo per ragione di analogia, ma percbè trattasi veramente di un unico istituto, indicano una uguale procedura
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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, sia per il nome dell'autore e. dei suoi collaboratori. Si ture che possano affliggere la società, e soventi il terrore ispirato tratta di un commento teorico-pratico A.lla legge e ai regolamenti da Polizie incivili ed arbitrarie, funzionanti in mezzo a popoli ci sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, contenente i motivi della vili, è stato fatale. legge vigente, la dottrina, l'esame critico della giurisprudenza
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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e non di altri documenti. L' onor. Mel però non diede esecuzione alla sentenza 1-7 marzo 1890 e contravenne di tal guisa all'obbligo ivi impostogli di somministrare la prova della eccezione in parola mediante l'esibizione del lavoro del Leti. L' onor. Mel, in luogo di depositare in cancelleria quel lavoro, produsse le 2000 cartelle servitegli come originali per la stampa del commento al codice penale
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1891
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del suo procuratore. E lo stesso pensiero, as solutamente lo stesso, informa la citazione fatta al procu ratore, il quale è citato per necessità logica e materiale come rappresentante della parte. >> La cosa è ovvia e naturale, ulteriore commento sarebbe superfluo. Ma non posso trasandare questo fatto della giu risprudenza francese. Un'analoga questione si presentò in ' (59) Mortara, op. cit
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1891
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per poterlo fare ». Ora coteste chiarissime dichiarazioni non han'no bisogno di commento, e basterà rilevare che in esse si enuncia il concetto già di sopra avvertito, che il capoverso ultimo dell'articolo 29 forma una vera e propria eccezione della regola fondamentale sancita nel precedente capoverso, e che la riprensione specialmente obbligatoria la si volle restringere ai soli casi di pene
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1891
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la medesima. Da ciò si deduce, che l' azione in manutenzione è reale, mentre quella derivante dallo spoglio è per sonale » ( Corso teorico pratico di dir. civ., vol. V, l a ediz., p. 169, n. 105). Altrettanto ritiene il Borsari nel suo Commento agli art. 695 e 696 del cod. civ. (vol. II, p. 1191). Posto che si tratti di azione personale e delittuosa, giustamente il tribunale dedusse, che la medesima
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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l. STUDI TEORICO-PRATICI DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA, ECC. § II. Dottrina francese sugli art. 501, 507 e 508 cod. comm. 16 .. In Francia gli art. 501, 519 e 520 (legge 28 maggio 1838) ebbero una amplia trattazione ed un commento pre ciso e completo; tuttavia la nostra tesi non fu, nè risoluta, nè discussa. Sembrerà strano che in tanta mole di studi abbia po tuto sfuggire una controversia
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1891
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. V. da ultimo Cass. di Firenze, 9 dicembre 1890, Storni c. Canonicato teologale di Padova (LEGGE, vol. in corso, p. 335). (2-4) Confr. Cass. di Roma, 15 maggio 1889, Compagnia fondiaria italiana c. Comune di Roma (LEGGE, 1889, vol. II, p. 253). - Si con sulti anche Sabbatini, Commento alla legge sulla espropriazione per utilità pubblica, 2 .. ediz., vol. I, pp. 5·20-524.
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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Page 1314
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1891
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e senza lasciar trascor rere i termini di legge abbia fatto luogo alla riprensione, >> ed anche 'dal Norcen ( Commento al nuovo codice), il quale dice che l'ultimo capoverso dell'art. 26 non si estende alla riprensione dell'art. 29, perchè per quest' ultimo articolo, ove concorrano le circostanze ivi indicate, la riprensione devesi applicare anche in assenza del colpevole. Sorge
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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Page 1535
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1891
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1888, Signoretti c. Città di Torino (LEGGE, 1889, vol J, p. 187) - Consulta Sabbatini, Commento alle leggi sull'espropriazione per pubblica utilità e sul risanamento, articolo 46, nn. 7-8, vol. I (2"' ediz.)1 pp. 603-611.
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