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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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1937
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, l'origine pregiustinianea di questi Fragmenta iuris romani sinaìtica, la conclusione, che si è imposta ai più e che si deve imporre a tutti, è una sola. Noi abbiamo qui, nel Fragm. sin. 18, iniziantesi con le parole Nos generaliter, un commento postclassico che è stato assorbito nel testo classico in siffatto modo che un più tardo commentatore â quello che ci si presenta
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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1937
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a sè i Visigoti (1); e avevano davanti a sè, inoltre, opere di Giuliano, di Paolo, di Marcello, accompagnate da commenti post-classici. Secondo : che i giustinianei, negli esempi addotti, riportarono nelle Pandette e il testo del giurista e il commento postclassico a questo testo : così riportarono D, 46, 1, 7, che è commento post-classico al testo contenuto in D. 46, 1, 16
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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1937
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222 Studi ili diritto romano senz'altro col commento postclassico il testo classico, i frammenti interamente interpolati delle Pandette non devono sorprendere più. Era naturale che i compilatori delle Pandette non si comportassero diversamente dai compilatori del Codice ; e, come questi in C. 4, 65, 30 attribuiscono agli imperatori Teodosio e Yalenti-niano una costituzione, che sappiamo
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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1937
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234 Studi ili diritto romano classici, che ad essi servivano così bene e straordinariamente agevolavano e semplificavano il loro compito, se non sotto il nome del giurista classico e sotto la rubrica dell'opera del giurista classico, a cui il commento aderiva ? Altra via, dato il loro metodo di composizione delle Pandette, non era aperta. IV Per avere una approssimativa conoscenza
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 249
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1937
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Vili - Da Diocleziano a Giustiniano 231 amplius concedendum erit, quam quod sufficiat ad spederà modicam monumenti » erano la conclusione di un commento postclassico al testo genuino di Marcello. Il quale, diciamolo subito, era proprio quello che richiamava Paolo. Marcellus consultus â riferisce Paolo â an funeris monumen-tique impensa quantum testator fieri iussit
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e il testo di Giuliano e il commento al testo di Giuliano: quest'ultimo per completare il testo ulpianeo. Se non si ammettesse ciò, vorrebbe semplicemente dire che ci sono ancora oggi studiosi che si ribellano ad ammettere l'evidenza. Nei due testi c' è, anche, la traccia dei compilatori : ciò è dire, non abbiamo dinanzi un testo di Giuliano genuino e una glossa riassuntiva del testo
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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1937
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una costituzione che non è esistita mai, ma che è semplicemente un commento a una costituzione conservataci integralmente nel Codice teodosiano e parzialmente nel Codice giustinianeo; ribadendo che i testi della giurisprudenza romana non soltanto si trasmettevano annotati e commentati, ma (poche o molte volte non importa) la nota e il commento diven-
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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1937
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non fa che riassumere il carattere di sussidiarietà del crimen stellionatus, affermato nella parte del testo che precede. Classico certamente non è; certamente anche non giustinianeo : è, invece e soltanto, un commento postclassico che ripete il testo classico per ribadirlo, come tant' altre volte il commento postclassico fa. 6) Le generalizzazioni espresse con et ceteri, et omnes, et alii, et similes
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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1937
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, anziché rimesso mediante donazione, fosse stato transatto in una convenzione in cui il debitore (cioè il fratello già tutore) avesse promesso, in cambio, la propria eredità alle sorelle, le cose non mutavano: cioè, la liberazione del fratello dal suo debito avveniva ugualmente, anche se egli non poteva essere hereditatis propriae pollicitatione adstrictus. Il testo del rescritto e il suo commento
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 477
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1937
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quo casu nullum substituti maleficium suspicari possumus appartengono a un passo (vulgaris substitutio â ignorentur), che è commento del testo, e non testo gaiano. Indizi: la necessità , sentita dagli editori, di cucire il commento col testo mediante il nam; la personificazione della vulgaris substitutio nella frase vulgaris stibstitutio ita vocat ad hereditatem, il suspicari che è à naÂ
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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1937
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della esistenza di un commento postclassico, da cui è derivata (1). IV Ancora sulla capitis deminutio minima come causa di scioglimento della societas. Che nel diritto classico la capitis deminutio minima di un socio fosse causa di scioglimento della società , ci è attestato da Gaio 3, 153: Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem, quia civili ratione capitis deminutio morti coaequatur : sed utique
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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nell'insolito e improprio significato che svolgono i Giustinianei (5). E dico che Gaio, dopo aver affermato che il creditore, quamvis eius ea res non sit, può alienarla ex pactione, non aveva bisogno di aggiungere il piatto commento : sed hoc forsitan ecc. ; e, a ogni modo, non l'avrebbe cominciato con un sed, (1) Beitrdge 3, 83. (2) Comm. sec. (1912) 210 e Comm. sec. (1913) 383. (3) loc. cit
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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1937
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il testo col suo commento, soggiungono â affermazione che sta loro molto a cuore â : quod lege naturali prohibitum est admittere. Paolo non si sarebbe dimenticato di ricordare il ius civile : non foss' altro, le XII Tavole (1) ! (1) Sulla dottrina delle interpolazioni giustinianee e pregiustinianee cfr. anche P. Bonfante, Storia del diritto romano1 2, 121 sgg. ; A. Berger
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di ciò che il giurista dice in altro frammento derivato dallo stesso libro della stessa opera non è che una parafrasi scolastica al testo, utilizzata anch'essa dai compilatori e posta nella sede più acconcia. Esempio luminoso di parafrasi si ha in D. 5, 4, 3, che originariamente era un commento postclassico al testo di Paolo conservatoci in D. 5, 1, 28, 5. Basta porre l'uno accanto
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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¨ invece facile ricostruire come nacque il commento postclassico al testo ulpianeo, che divenne poi parte integrante del testo stesso. (1) Cfr.: Bonfante, Istituzioni' 198 n. I (ora 10® ed. 206 n. 1); Corso di dir. rom. I, La famiglia, 304 sgg.
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 323
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, allontanare da sè tutta l'acqua che crede. (1) Lezioni sulle obbligazioni (1897) 334 sgg. (2) Le obbligazioni nel dir. civ. it., 293. (3) lu RDCo 2 (1904) 2, 515 sgg. (4) In Commento al Cod. di comm. (contratto di trasporto) 331 ; e in RDCo 1 (1903) 2, 91-95. (5) La validità ilei patto ne culpa lata praestetur è sostenuta da Chironi, La colpa nel dir. civ. odierno, 2» ed., 666-7; Db Medio, in FI 31
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 244
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1937
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estratti dal libro diciasettesimo di Paolo ad Plautium, non appartengono con assoluta certezza al giurista Paolo : possiamo anche soggiungere che non costituiscono, con altrettale assoluta certezza, interpolazioni giustinianee. E allora? Allora si tratta di frammenti ricavati non già dal libro diciasettesimo di Paolo ad Plautium, ma dal commento postclassico
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 412
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1937
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in D. 5, 4, 3 inutilmente, quando il principio, pur da essi accolto, era già fissato nel testo di Paolo riferito in D. 5, 1, 28, 5. Sicché la conclusione è una sola: ciò che in D. 5, 4, 3 è attribuito a Paolo, è una parafrasi postclassica al testo di Paolo riferito in D. 5, 1, 28, 5 : i compilatori giustinianei, che non si sarebbero certo data la pena di fare un altrettale commento al testo, trovandolo giÃ
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 258
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1937
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fecisse videbitur. Nos generaliter definiemus multum interesse, ad perpetuam utilitatem agri vel ad, eam quae non ad praesentis temporis pertineat, an vero ad praesentis anni fructum : si in praesentis, cum fructibus hoc compensandum : si vero non fuit ad praesens tantum apta ero-gatio, necessariis impensis computandum. Finalmente, anche questo commento è assorbito dal testo ; gli scoli dei Fragmenta
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 237
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1937
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in cui il mandato non c'è, inseriscQno le parole cifra mandatum. Come non pensare che i compilatori giustinianei furono indotti alla sostituzione, perchè anche nel testo del Teodosiano, da loro utilizzato, eravi un commento che, analogamente a quel che fa l'interpretatio occidentale, preferiva parlare di mandatario anziché di procuratori (1) E questo proverebbe una volta di più da un lato
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