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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1884
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tipografica-editrice, 1884 - Prezzo L. 5. L'autore del trattato della Trascrizione (di cui fra poco sarà esaurita anche la seconda edizione) ha cominciato un grande la voro, che era vivamente desiderato dai cultori delle discipline giu ridiche; sarà questo il più completo e diffuso commento al titolo XXIII, lib. III, del codice civile italiano. Del volume primo che tratta dei privilegi, è pubblicata
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1884
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del diritto penale in Italia. Commento alla legge 20 marzo 1865, all. F, per l'avv. prof. F. Bufalini - Un vol. di circa 900 pagine, lire 10 - Unione tipografico-editrice torinese. La pratica dei lal'ori pubblici. Cosa singolare a dirsi! In tanta colluvie di commenti e studi sopra le molte leggi amministrative e finanziarie italiane, quella sulle opere pubbliche del 1865 e le leggi complementari
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1884
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, che i paragoni sono sempre odiosi, noi vorremmo per questa via far risaltare tutta l'importanza e l'eccellenza di quest'opera, che indubbiamente, per ora, è il più vasto commento del nuovo codice di commercio. Dell'indole di questa pubblicazione e del si stema seguito dall'autore nella distribuzione della materia abbiamo già fatto cenno annunciandone il primo volume nella LEGGE, 1883
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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si fosse recato per farlo alla Teso ministrativo, non può essere investita di poteri giurisdi reria, ma, avendone trovato chiusa la cassa, non potè ese zionali (2). guirlo per il rifiuto del tesoriere a riceverlo. Attesochè, anche accettando le suddette dichiarazioni ed (1-2) Consulta Pasini nella Introduzione al Commento della attestazioni, si rileverebbe da esse che quando l'impiegato legge
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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d'ingiuria (leg. 27, § 17, ff. ad leg. Aquil.): Aquilia enim eas ruptiones quae damna dant persequitur. È questo il concetto brevemente, ma con molta opportunità espresso da Bartolo nel suo commento al ij 5 della citata legge 24, con queste parole: Opponitur de L. ita vulne1·atus (G1), § aesfimatio (2) supra ad leg. Aquil. solvit glossa clare. Dicebatur in lege Aquilia in• terest proptei· condemnationem
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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. 13, 57). (I) Confar. consulta Prestandrea, Commento teorico-pratico sulla nuova legge elet 1orale politica, vol. I, n. 239, p 453-455 Brunialti nel Commento all'articolo 13 della legge elettorale po litica (Raccolta di leggi speciali, serie 1a, vol. IV, p. 89). Ai termini dello articolo 13 della legge elettorale politica, 22 gennaio 1882, deve farsi luogo alla cancellazione dalle liste
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8 del regolamento 5 ottobre 1862 consulta Pasini nel Commento alla legge sulla isti• tu.;-ione della Corte dei conti nella Raccolta di leggi speciali, 1• serie, vol. III, n. 4001 p. 708. (2) Confor. con$ulta ;llasini, op. e vol. cit., n, 533 bis1 p. 822,
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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per tali testamenti. Inutilmente poi si fa ricorso alla massima universalmente ricevuto, cioè che locus regit act-um proclamata pel primo da Bartolo nel commento alla Costituzione 1a de damno trinitate, applicato dall'art. 9 del proemio del codice civile ed estesa di poi con ragione alle controversie di diritto transitorio, percbè ora non si tratta della forma della scheda testamentaria del 1854 della prova
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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e si incardina in esso per modo che si costituisce una causa sola con unico corso e che va quindi discussa e decisa con una sola sen tenza. Saranno due materialmente le domande, due le azioni, ma intellettualmente una è la causa che ambedue le compendia. « È una vera e nuova istanza, dice a questo >> proposito il Ricci nel suo Commento al codice di pro » cedura civile (voi. I, pag. :388
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del fatto proprio, e dell'aiuto prestato nella lite. È però chiaro che la risposta nel proemio si limita ad un semplice commento di quello storico çhe le venne sot toposto dall'atto di citazione Camerini; che in seguito di chiara estranea la garante alle pretese della Congregazione di carità di Padova contro la quale dovrà difendersi il Ca merini, escluso l'obbligo di coadiuvare detta difesa
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estranee. La capacità di succedere tanto per eredità che per legato (ha il Commento in corso di pubblica zione del codice civ. austriaco dei Professori Pfaff e Hofmann, 2 vol. p. 22, §§ 538 39) costituisce la regola generale, ap partiene anche ai nascituri, ed appartiene alle persone giuridiche. Vero si è che il § 26 non parla che di società lecite, ma la rubrica marginale cc persone morali » dimo
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anche il fideiussore dell'esattore, non esorbita dalla propria competenza la Corte dei conti che esamina i contabili V. stessa Cass. 28 agosto 1877, Salomone c. Finanze (LEGGE, 1877, p. 10) - Consulta Pasini nel Commento alla legge sulla limiti della prestata fideiussione e delle· cause di pretesa H, istituzione della Corte dei conti nella Raccolta di leggi speciali, liberazione dalla medesima (1). l a serie
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, surrogato o pignora tario, diritto solamente alla somma che venisse graduata a favore del credito iscritto dall' originario creditore (Borsari , Commento , § 4229). Ritenuto impertanto, che la cessione o surroga nell' ipoteca comprende la cessione del credito e che l' annotamento seco porta soltanto i suavvertiti effetti dell'art. 1994 codice civile, il cessionario, o surrogato
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Brunialti nel Commento alla d'altra parte, la indeterminatezza di somma, che togliendo base ed argomento a proporzionare la tassa corrispettiva legge elettorale politica (Raccolta di leggi speciali, 1 a serie, voi. IV, mente al servizio reso colla pubblicazione, che sola dà n. 8-9, p. 93�94). - Quanto alla necessità della doppia dichiarazione il parere del Consiglio di Stato, 5 aprile 1882 {LEGGE
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la gioventù degli atenei allo studio di questa scienza. Le Società commerciali esistenti e il nuovo codice di com mercio. - Diritto transitorio Commento al tit. IX del libro I delle società e delle associazioni commerciali di Gualtiero Daniell, prof. di diritto, commerciale nella R. Università di Modena - Due volumi in-8°. E pubblicato il primo - Prezzo L. 8 - Roma-Na poli, Unione tip. edit. torinese
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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delle leggi che sulla materia dell'interesse viene esposto dai più stimati scrit tori, studiò i vari articoli nelle loro relazioni, formando così quasi il commento del codice stesso, creando addirittura una teoria nuova, completa e chiarissima, che elimina i dubbi che possono insorgere nell'interpretazione dei vari articoli. < L'A. immaginata una lite per la compera giudiziale ai pubblici
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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di fare simile dichiarazione ( Corso teor. prat., n. 177, p. 233). Dal che chiaro apparisce, secondo anche l'egregio autore, che il notaio jn detta dichiarazione non ha inge renza nè obbligo alcuno. Anche l'egregio avv. Losana, nel suo ottimo Commento, venuto in luce testè con generale plauso,osserva: « I prin cipi-di ragione, confermati dalla più autorevole giurispru denza, introducono
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1884
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, le quali non potevano certamente for mare argomento di quest'opera dedicata alle società già costituite, ho dovuto dire di tutte le altre disposizioni · che sono scritte nel titolo IX' del libro I del nuovo codice di commercio Delle società e delle associazioni commerciali, si che per questo rispetto, po· trebbe il mio lavoro considerarsi come un commento di quel titolo. « Ecco perchè la materia crebbe
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1884
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un nuovo provvedimento del Governo che conferisca la perso nalità giuridica a quegli enti che furono eretti in corpo morale con decreti dei Governi provvisori affinchè possano -accettare legati nei modi prescritti dalla legge 5 giugno 1850. Sulla questione generale poi della capacità giuridica delle società di mutuo soccorso non pos siamo citare che il parere 4 febbraio 1876 (LEGGE, U, 1876, p. 230) a commento
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La Legge : Monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia
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1884
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quel figlio dalla disponibile, della quale il padre è libero di disporre art libitum a favore anche di estranei. Sul commento all'art. 828 del co dice civile consulta la recente monografia del Losana, Le succes sioni testamentarie secondo il codice civile italiano, p. 239-243.
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