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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 584
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1937
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alias placeat patrem, quo consentiente filius dotem accepit, rei uxoriae iudicio vulgari conveniri posse. Cosi si comprendono le parole in proposito tutius fuit respondere etc., che sono commento del responso: non una sua stemperata o incomprensibile parte. Le due glosse finirono, poi, come spesso accade, per essere incorporate nel testo, che ebbe davanti a sè il raccoglitore dei Frammenti vaticani
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 424
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1937
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giustinianei è visibile il lavoro di diverse mani, quindi il lavoro â anche â del commento postclassico. Il testo, che nelle Pandette contiene la definizione del furto (D. 47, 2, 1), e che è attribuito al giureconsulto Paolo (39 ad edic-tum), è uno di quei testi in cui è agevole scorgere la stratificazione del lavoro di diverse mani di annotatori del testo stesso, e fornisce cosÃ
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 393
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1937
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(2). La parafrasi si sarà già incorporata nel testo prima che questo arrivasse ai compilatori giustinianei, o arrivò ancor separata dai testo e fu, ciò non ostante, dai compilatori collocata sotto la rubrica del testo di cui era commento ? A questa domanda, pur troppo, non è possibile rispondere. Ma non è chi non veda come questa sorprendente constatazione dilati l'orizzonte della critica
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 254
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1937
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obbiezioni, alcune delle quali già addotte dall'acutissimo Peters. Le obbiezioni, addotte o adducibili, si possono brevemente elencare così : 1° Ohi doveva sognarsi di andar a rimaneggiare un vecchio commento scolastico che aveva, per così dire, fatto il suo tempo ? 2° Come si concilia il supposto rimaneggiamento col divieto giustinianeo di studiare per lo innanzi quei testi classici
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 109
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1937
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da altri passi del commento al discorso del Mitteis che io potrei addurre. Mi limito a richiamare quanto il riccobono scrive in Punti 615: « ...é doveroso ripetere... che il Mitteis, come riferisce il Wlassak, subito dopo la conferenza del 1917, si espresse, in una conversazione, in maniera ancora più accentuata contro l'idea madre d'una ricostruzione unitaria del diritto antico
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 246
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1937
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; ed essi, che non si sarebbero certo dato la pena di fare un altrettale commento al testo, trovandolo già fatto, non lo buttarono via. E lo utilizzarono tutto quanto nel titolo delle Pandette 5, 4, avente la rubrica si pars hereditatis petatur ; un breve tratto lo riportarono anche nel titolo delle Pandette 1, 3 avente la rubrica de legibus senatusque consultis et longa consuetudine. Quando D. 5, 4, 3 s'intenda come una parafrasi
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 231
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1937
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. Successivamente un commentatore dei libri di Ulpiano ad Sabinum richiamò, in un punto in cui il richiamo tornava a proposito, la definizione giulianea della cavillatio, forse senza preoccuparsi di indicarne la fonte. In questo modo i compilatori, trovandola nei libri ulpianei ad Sabinum, o ancora nella veste di commento o già incorporatasi nel testo commentato, la attribuirono ad (1) L'origine
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 555
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1937
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XXIV - Tituli ex corpore Ulpiani 555 tutum ; aliis vero placuit etiam superante cretione posse eum prò herede gerendo in partem substi-tutum admittere et amplìus ad cretionem reverti non posse. Lascio il confronto senza commento, tanto esso è parlante. E quante divergenze, anche là dove Ulpiano segue davvicino Gaio, è possibile sorprendere! Anche qui mi limiterò a un solo confronto
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 425
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1937
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Inde sola cogitatio-occultaverit è un commento alla definizione del giurista. L'ovvia decomposizione del testo di Paolo nel suo nucleo genuino e nei suoi elementi spuri è, per conchìudere, la seguente:
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 490
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1937
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dire ; ma è luce che non si può spegnere, neppure con le parole del suo commento. Il consorzio familiare indivisibile cadde per tempo in desuetudine ; ma nelle nuove forme di condominio, che si vanno via via atteggiando, il concetto della societas permane. I condomini continuano a chiamarsi socii, tanto se il rapporto di societas sia costi- li) Ist. di dir. romfi 524, 564 e rinvìi ivi contenuti.
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 405
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1937
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legislativa di Giustiniano. Notandum, adnotandum, animadvertendum quod è forma di avvertenza parallela alla forma greca arj/ueiaoai, che noi incontriamo dappertutto, dove c' è un commento greco a un testo giuridico latino. Quei pochi residui commenti che ci conservano i Fragmenta Sinaitica sono ridondanti dell'avvertenza del maestro che commenta, (1) Cfr. Beseler, Beitriige 3, 88. (2) Cfr
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 596
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1937
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e Hofmann e un sunto del loro commento trovansi anche BIDR 1 (1888) 126-142, sotto il titolo: V. Scialoja e G. Seghe, Frag-mentum de formula Fabiana. (2) Das intristiscile Fragment der Sammlung des Erzherzog Rainer, in ZSSl 9 (1888) 144-151. V. anche M ommsen-KrìIger, Collectio III, 299. (3) Sulla prima metà del fragm. de form. Fabiana, in BIDR 2 (1889^) 142-150. V. anche Palingenesia II, 1231-32
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 97
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1937
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, che potrei fare, mi limiterò a qualcuno. Il Riccobono dimostra l'origine giustinianea della cosiddetta servitù per destinazione del padre di famiglia (2). Con quale commento ? Eccolo : " Se i compilatori, dunque, dalla destinazione del padre di famiglia vollero desumere una presunzione della volontà del disponente, diretta allo stabilimento della servitù nel momento che i fondi venissero separati, agivano
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 259
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1937
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¨ l'alterazione del testo pregiustinianeo, se non possediamo il testo che lo scoliaste commentava? Lo scolio è lacunoso proprio là dove commentava il testo: [òi]anf:n <pi]Oiv ó IlaO(os) fii(flXia) te' r{espon)son avxod â | rfjg de stipulaticeli] â ÃB xfis fikv Jievoeco[s]. E, se lo scoliaste nel suo commento scrive : uai ègcoxrjtìeis elnov, à òvva/iov | eìva[t] xi
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 572
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1937
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imperiale dal raccoglitore dei Fr. Vat. a modo suo, con l'intercalazione dell'avvertenza: Nec in infinitum captiosi silentii tempus, per quod res interfri-gescat, concessum sibi credant (1). Il secondo Fr., invece, è â secondo ogni verosimiglianza â un commento postulpianeo. Mi spetta, ora, provare che questa mia impressione riflette la realtÃ
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 404
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1937
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(1) ; si aggiunga finalmente che il fortassis ci si presenta in un testo ulpianeo riferito nella, Collatio e nel Digesto (2) : esclusa â com'è da escludere (3) â la sua origine classica, non può appartenere che a un commento pregiustinianeo che si è aggiunto al testo inserito nelle due diverse sedi. Tra i molti esempi, basterà richiamarne qualcuno. In D. 44, 6, 3 leggiamo : Rem
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 306
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1937
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di aequales invece di liberi. Se non che io non ritengo che il giurista scrivesse servi prò nullis habentur, come il Perozzi suppone, ma penso che questo testo, tutto intero così com'è, sia un commento postclassico al testo ulpianeo ricavato dalla stessa fonte (43 ad Sab.) e conservatoci in D. 15, 1, 41 : nec servus quicquam debere potest nec servo potest deberi, sed cum eo verbo abutimur, factum
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 593
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1937
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XXV] I - Due osservazioni sul fragmentum, de formula Fabiana 575 Potrebbe anche giovare richiamare il tenore dell' editto a questo riguardo e il relativo commento ulpianeo (D. 15, 2, 1, pr,, § 3: Ulp. 29 ad ed.): Praetor ait : Post mortemi eius qui in alterius potestate fuerit, posteave quam is emancipatus manumissus alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio et si quid dolo malo eius
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 236
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1937
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218 Studi ili diritto romano Altre volte noi non possiamo provare, come qui, l'analogia del commento al testo del Teodosiano, che fu utilizzato dai com- prendente coincidenza con l'interpretatio occidentale, ma anche la constatazione che, quando i giustinianei sdoppiano costituzioni o in una sede riferiscono la costituzione intera e in altra sede ne riferiscono
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Studi di diritto romano Vol. V. Storia, metologia, esegesi
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Page 573
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1937
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che l'avvertenza, che fa da ponte di passaggio dall' esordio del giurista al testo della costituzione imperiale â nec in inflnitum captiosi silentii tempus concessum sibi credant â sia dovuta al raccoglitore, il quale la intercalò, probabilmente per raccorciare la più vasta esposizione ulpianea. Il secondo Fr. è â ripeto â tutto un commento più tardo
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