215 — Cfr. : Comm. Centr., Sez. A trib. loc., 19 novembre 1965, n. 79224, Giur. imp., 1966, 67. , . ^ . ,• In dottrina, cfr. : F. Mondini, 11 soggetto passivo dell imposta di famiglia, Dir. prat. trib., 1966, I, 555 ; M. Rotondi, Spigolature di giurisprudenza in tema di soggetto passivo dell’imposta di famiglia, Arch. fin., 1967, 112. 160. - Tributi locali - Duplicazione d’imposta - Non si verifica quando un contribuente, assoggettato ad imposta di famiglia in un comune, venga colpito da imposta sul valore locativo da altro comune per avere quivi una abitazione ammobiliata a propria disposizione. L’applicazione dell’imposta sul valore locativo è incompatibile con quella dell’imposta di famiglia soltanto nei confronti di coloro che abbiano in uno stesso Comune la loro abituale dimora, non verificandosi per contro, alcuna duplicazione di cui all’art. 289 del T.U.F.L. nell’ipotesi che un contribuente, il quale assolva l’imposta di famiglia in un determinato Comune per avervi l’abituale residenza, sia chiamato ad assolvere in un altro comune 1 imposta sul valore locativo per il diverso fatto di avere a propria disposizione, in questa ultima sede, una abitazione fornita di mobili ; tale circostanza può semmai dar titolo allo scomputo, presso il Comune di abituale residenza, del reddito eventualmente attribuito per l’immobile altrove tassato per il suo valore locativo. Corniti. Centi-., Sez. A trib. loc., 27 giugno 1967, n. 91540 - Boll, tribut. inforni., 1968, 955. . Cfr., in genere, sull’alternatività tra i due tributi : Comm. Centr., Sez. 13 trib. loc., 21 marzo 1967, n. 89431, in questa Rivista, 1967, n. 362 ; Cass., Sez. I, n. 2882, 29 ottobre 1963, Dir. prat. trib., 1964, II, 438, con nota di G. Provini, L’imposta sul valore locativo nella duplicazione con l’imposta di famiglia e i limiti della sua applicazione; Cons. giust. arnrn. Regione Siciliana, 19 gennaio 1962, n. 17, Cons. Stato, 1962, I, 178. 161. - Imposta sul valore locativo - Appartamenti mobiliati locati a terzi -Sono assoggettabili al tributo - Loro connessione con azienda alberghiera - Va idoneamente comprovata, anche in riferimento all’art. 108 del T.U.F.L. Appare ineccepibile la decisione adottata da Commissione di merito circa la piena soggezione ad imposizione sul valore locativo di appartamenti mobiliati concessi in affitto a terzi, essendo mancata idonea dimostrazione, da parte del contribuente, che tali appartamenti facessero parte (li un complesso alberghiero e, soprattutto, fossero locati per periodi inferiori al mese. Comm. Centr., Sez. A trib. loc., 1 dicembre 1967, n. 93601 - Boll, tribut. inforni., 1968, 961. . l’er l’assoggettabilità degli appartamenti locati, cfr. : Comm. Centr., 24 giugno 1961, n. 46034, Riv. leg. fise., 1962, 1412; Comm. Centr., Sez. B trib. loc., 10 novembre 1966, n. 86058, in questa Rivista, 1967, n. 285, ove richiami. 162. - Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - Linee elettriche - Criteri di applicazione del tributo. Il principio secondo il quale non è consentito, agli effetti deirapplicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante linee e e triche, il cumulo delle varie occupazioni dello spazio soprastante al suo pubblico effettuate mediante una stessa linea elettrica, va intese> n 1 ■ che debba trattarsi di occupazioni fra loro distinte e separate; mentre quando la linea elettrica corre sempre, come nella specie, senza soluzione di c unità, al di sopra dello spazio pubblico, si ha un’unica occupazione anche se,