d) Il primo censimento generale dell'industria e del commercio, eseguito con riferimento alla data del 15 ottobre 1927, fu ordinato con decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, allo scopo di conoscere il numero degli opifici industriali, degli esercizi commerciali, degli istituti bancari, delle aziende di trasporto e di ogni altra attività di carattere economico, le loro caratteristiche più importanti concernenti la natura ed il genere dell'attività svolta, il numero delle persone occupate, la forza motrice e i mezzi di trasporto impiegati. Furono oggetto di rilevazione: gli opifici, i laboratori, i cantieri, le miniere, i negozi, le botteghe, gli uffici commerciali e le attività che, con carattere abituale, venivano esercitate all'aperto in sede fissa o in forma girovaga. Il censimento venne esteso anche ad alcune speciali forme di attività commerciale, alle attività corrispondenti ai bisogni collettivi e generali, alle aziende statali e parastatali e alle attività svolte a domicilio da artigiani o piccoli industriali e commercianti aventi una propria clientela diretta. Vennero inoltre comprese nel censimento alcune attività a carattere industriale o commerciale esercitate dalle aziende agrarie (caseifici, cantine, oleifici e simili) alla condizione che la materia prima da esse trasformata provenisse in misura minore della metà dal proprio fondo. Furono escluse dal censimento: le aziende agricole, forestali e armentarie, le libere professioni, le lavorazioni svolte a domicilio per conto di industriali o commercianti, le gestioni daziarie, le spese pubbliche e altre attività simili se esercitate direttamente dai comuni, gli esercizi chiusi per causa stagionale alla data del censimento. Il censimento del 1927 fu quindi molto più esteso del precedente censimento del 1911. L'unità di censimento fu l'esercizio inteso come stabilimento, opificio, negozio, ecc. Tuttavia, due o più diverse forme di attività, di una certa importanza e senza carattere di accessorietà — che avrebbero potuto essere esercitate separatamente — anche se svolte in uno stesso locale, dovevano essere considerate come altrettanti singoli esercizi e perciò censiti con questionari separati. Viceversa, la direzione e gli uffici amministrativi, od un deposito ove non si esercitasse alcuna lavorazione, separati dal relativo stabilimento purché nello stesso comune, furono considerati tutt'uno con lo stabilimento e censiti con lo stesso questionario. La classificazione adottata seguiva, generalmente, per quanto riguarda la elencazione delle categorie, la classificazione decimale pubblicata dalla Direzione Generale della statistica e del Lavoro. Nel raggruppamento delle categorie in classi, la classificazione usata per il censimento si differenziava invece da quella 19