— 205 — 26. Prestazioni d’opera. Il 21 gennaio la Sottocommissione pareri della Commissione Interni della Camera esprimeva parere favorevole per la Commissione Finanze sulla proposta di legge 880, d’iniziativa del deputato Dante e altri : « Modifica all’art. 10 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » diretto ad abrogare la norma che consente ai comuni di istituire prestazioni di opera per costruzione e manutenzione di strade e per la lotta contro le cavallette. . . Il 26 gennaio la Commissione Finanze e Tesoro, incaricata di esaminare la proposta in sede referente, decideva di chiedere alla presidenza della Camera l’assegnazione della proposta stessa in sede legislativa. Il 28 gennaio la richiesta veniva accolta. 27. Proprietà contadina. Il 9 febbraio la II Sottocommissione della Commissione Bilancio della Camera esprimeva parere contrario per la Commissione Finanze (sede referente) sulla proposta di legge 946, d’iniziativa del deputato Gomez d’Ayala e altri, intolata : « Norme tributarie a favore della piccola proprietà contadina » (si v. per il contenuto della proposta e altre notizie questa Rivista, 1959, I, pag. 271). Il 13 febbraio veniva presentato alla Camera il disegno di legge 2021, d’iniziativa governativa, dal titolo « Piano quinquennale per lo sviluppo dell’agricoltura » (è il c.d. « piano verde »). Il disegno di legge, che prevede rilevanti finanziamenti all’agricoltura, reca anche agevolazioni tributarie. L’art. 39 dispone infatti : « Oltre alle agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate « nell’ultimo comma dell’articolo precedente (11) sono concesse .e « seguenti agevolazioni. « Le imposte sul reddito dominicale ed agrario dei terreni nonché « le sovrimposte e addizionali comunali e provinciali non si applicano « sui terreni pervenuti in proprietà a contadini, a norma del decreto « del capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e suc-« cessive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi 31 dicembre 1947, « n. 1629 ; 12 maggio 1950, n. 230: 21 ottobre 1950, n. 841 e successive .« modificazioni e integrazioni, limitatamente al periodo di avviamento « dell’azienda, che si stabilisce in 5 anni. . .. « La durata della esenzione è elevata a 8 anni nei territori clas-« silicati montani a termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e suc-« cessive modificazioni e integrazioni, e in quelli indicati al primo « comma dell’art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. « L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data « dell’acquisto dei terreni. (Il) L’ultimo comma dell’art. 28 dice: Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1° febbraio 1956, “• '’•(> e. nel^ leggi successive, sono prorogate al 30 giugno 196o con le modificazioni e le integrazioni della presente legge ».