— 196 — n. 991, non dovrebbero esìgersi le sovrimposte provinciali e comunali e le supercontribuzioni sui terreni e sul reddito agrario. Il 10 febbraio alla Camera il deputato Almirante svolgeva la proposta di legge 1333, d’iniziativa del deputato Michelini e altri, dal titolo .« Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale 3 Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purché, contemporaneamente : a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime; b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all’imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all’imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria 0/1, per ogni cento lire d’imponibile; c) per le Provincie vengano aumentate le aliquote dell’addizionale provinciale all’imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a Li. 1,75 per cento sui redditi di categoria B) e a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria 0/1). A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera 6) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime ». Art. 21. — Con effetto dal 1° gennaio 1961, l’attribuzione ai Comuni ed alle Provincie delle quote di partecipazione all’imposta generale sull’entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è subordinata all’applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo: а) per i Comuni, dell’imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; б) per le Provincie, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell’addizionale provinciale all’imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. Art. 22. — Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Provincie sul provento dell’imposta generale sull’entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sul fondo costituito ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nonché sui 3/5 del provento della addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all’art. 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 e successive modificazioni, il ministro delle finanze è autorizzato ad erogare acconti provvisori, salvo conguaglio a liquidazione definitiva. Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l’importo anche in deroga all’art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Art. 23. — Con effetto dal 1® gennaio 1961, gli articoli 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono modificati come segue: L’ultimo comma dell’articolo 299 è così sostituito; « Quando i bilanci siano pareggiati con l’applicazione di una eccedenza superiore a L. 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull’aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l’approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale sentita la Giunta provinciale amministrativa ».