142 — venuta iscrizione nel comune B) dovrebbe importare pagamento in A dell’intiera annata, in omaggio al carattere annuale dell’imposta ; dovendosi anche richiamare che, non essendo dato al comune abbandonato di sospingere la propria pretesa oltre il primo semestre, il contribuente viene a trovarsi nella possibilità di evadere l’imposta sia verso il comune A sia verso il comune B (1). 1. riepilogando : — in linea particolare, e cioè rispetto all’art. 116 del t.u. : la contraddittorietà della, legge come, nel tentativo di spiegarla, dell’interprete, non può essere sanata che per due vie : o per atto di interpretazione autentica della nozione « anno normativo » ; o per atto di interpretazione abrogante dell’ultimo inciso dell’articolo stesso, vale a dire dell’espressione « in caso diverso sono sgravati di metà dell’imposta ». —• In linea generale e cioè di interpretazione logica, del concètto di « anno normativo » : de iure condito la lettera come lo spirito degli articoli 116, 117, 120 e — avremo occasione di riscontrare — 289 del t.u. per la finanza locale, riconfermano la interpretazione da noi sostenuta, ossia « anno normativo » e precisamente quello al quale risulta intestata l’imposta, con riferimento bensì all’anno precedente, ma al solo fine della determinazione della misura annua imponibile, operazione alla quale risulta apposta, come sufficientemente orientativa, la scadenza del 20 settembre di ogni anno. (1) L’Albanesi (Come si applicano i tributi comunali, volume 2°, 1953, Noccioli) scrive (pag. 291, lett. a) « In difetto di tale prova (di avvenuto trasferimento nel 1° semestre) non si farà luogo a sgravio, e quindi il contribuente rimarrà soggetto al tributo anche per il secondo semestre ». D’accordo ! Ma può l’interprete sconfessare la legge? Manifestamente no! Pertanto, o l’autorevole studioso sostiene e dimostra — il che non fa — la propria tesi per via di interpretazione logica restrittiva spingendosi al caso limite della interpretazione abrogante (dell’ultimo inciso dell’art. 116), oppure no, ma in tal caso l’interpretazione della legge ci sembra assai prossima a risolversi nella sua negazione. Ancora l’Albanesi nell’importante lavoro avanti citato (pag. seg., lett. h) « Il contribuente che trasferisce la residenza dopo il 30 giugno, avrà diritto a agravio per metà imposta sempre che provi di essere stato iscritto per la medesima imposta nei ruoli del comune di nuova residenza; in difetto di quest’ultima prova non avrà diritto ad alcuno sgravio da parte del comune abbandonato e verrà iscritto nei ruoli dell’anno successivo da parte del comune di nuova residenza ». No, il contribuente che trasferisce la propria residenza dopo il 30 giugno non ha diritto a nessuno sgravio. Il trasferimento nel secondo semestre importa (per 179 casi su 180) una dimora in B inferiore al semestre, incapace pertanto a costituirsi presupposto al tributo in favore di B ed a detrimento di A.