— 140 — tezza, l’imposta è proporzionalmente ridotta con effetto dal semestre solare immediatamente successivo alla morte. Da rilevare che l’esempio non è nostro, poscia che abbiamo riferito alla lettera il testo dell’art. 120 del t.u. F.L. 8. Dall’esempio riportato è dato di inferire due conseguenze fondamentali : 1) poiché, con la morte del contribuente ad una certa data, l’obbligazione tributaria cessa —> se non precisamente almeno sostanzialmente —. a partire da tale data, il riferimento della obbligazione è certamente all’anno corrente ossia a quello istesso interrotto dall’accidente mortale e non al precedente ; 2) poiché la legge parla espressamente di semestre solare, e poiché l’anno solare, nella sua accezione tecnica, ha un ambito ben preciso dal 1° gennaio al 31 dicembre, non può essere seguito il Provini là dove — pur con la consueta acutezza e con limitazione al rapporto tributario — identifica l’anno solare con quello corrente dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Si deve concludere che l’anno normativo coincide con l’anno di intestazione del tributo, ossia, rifacendoci all’ipotesi in esordio, l’imposta di famiglia 1959 colpisce i redditi maturati nell’anno 1959 e non altri. Un riferimento all’anno immediatamente precedente si impone bensì, ma al solo fine orientativo, del contribuente come dell’ufficio, della valutazione dei redditi maturandi nell'anno successivo. Come ognun vede, è altro e diverso problema, la cui risoluzione certamente non appaga ma le cui incertezze riguardano il legislatore non l’interprete. 9. A riprova dell’esattezza delle conclusioni raggiunte, osserviamo : a) argomento ex ultimo alinea 117 del t.u. F.L. Si tratta di applicare al reddito di puro lavoro alle dipendenze altrui un coefficiente di riduzione, forfetario e presuntivo, in relazione ad ipotetiche interruzioni del rapporto di lavoro donde origina il cespite oggetto dell’imposizione. Questo cosa significa? Appunto che l’anno normativo è ancora in corso : solo allora infatti può accadere che le relative vicende non siano altrimenti conoscibili che per via di ipotesi (sulla base dell’id quod plerumque accidit) e la relativa valutazione non altrimenti determinabile che per via di coefficiente. In caso diverso, ricadrebbesi nel disposto dell’art. 274 3° comma