59 anche secondo la dottrina finanziaria, è la principale caratteristica del principio della personalità dell’imposta. Secondo punto. Altra ragione di assoluta incompatibilità fra l’accertamento una tantum e l’imposta complementare è il principio della stabilità triennale vigente all’epoca a cui risale la presente controversia, essendo evidente che ogni tassazione suppletiva eseguita nel corso del triennio rappresenta una anticipata revisione del reddito base, in contravvenzione al tassativo disposto dell’art. 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062. L’ufficio cerca di girare la posizione quando, non senza una certa disinvoltura, osserva che, ad onta della stabilità quadriennale (ora biennale) dell’accertamento per la imposta di ricchezza mobile, nessuno si è mai sognato di porre in dubbio la legittimità delle tassazioni una tantum che con molto maggiore frequenza si eseguono in tale materia: dimenticando per altro che siffatte tassazioni, dato il carattere reale dell’imposta mobiliare, non implicano revisione del reddito accertato in via continuativa, ma costituiscono accertamenti a sè stanti e quindi possono moltiplicarsi all’infinito senza ledere il suddetto principio. Ciò, come si è visto e come giustamente osserva il ricorrente, non può valere per l’imposta complementare, perchè il carattere di questa non comporta la coesistenza di due o più accertamenti separati: per cui qualunque iniziativa dell’ufficio in danno del contribuente non può esplicarsi che in sede di revisione del reddito già accertato, e cioè entro i limiti di tempo fissati dalla legge. produttiva del reddito) perchè l’ufficio provveda alla verificazione della verità dell’assunto, rinnovando l’attività di accertamento. Rispetto alle presunzioni che riguardano il ripetersi con la stessa intensità degli elementi della base imponibile la posizione è un po’ più complessa. Nella gran parte dei casi anche tali presunzioni sono disciplinate come presunzioni juris tantum: tanto il soggetto che l’Amministrazione possono superarle, quando si raggiunga il convincimento che è intervenuta una variazione nella base imponibile. In questi casi la variazione viene dichiarata dal soggetto entro termini annuali fissati per ciascun tipo d’imposta (dichiarazioni di rettifica) oppure è opposta dall’ Amministrazione mediante avvisi di rettifica. In alcuni casi le presunzioni del ripetersi della stessa consistenza quantitativa degli elementi della base imponibile assurgono a presunzioni juris et de jure, entro limiti di tempo o di quantità fissati dalle leggi. Considerando il primo ordine di casi, che più ci interessa, quando la legge accoglie il sistema della stabilità dell’ accertamento per un certo numero di periodi d’imposta, nessuna variazione della base imponibile ha rilevanza giuridica prima che sia trascorso il tempo fissato : vige allora una presunzione .insuperabile di fissità degli elementi sui quali poggia la determinazione quantitativa del tributo, giustificata dall’opportunità di evitare al soggetto ed all’amministrazione il disagio di ripetuti px-ocedi-menti di accertamento ('). (i) Cfr. Vanoni, Lesioni di diritto finanziario e scienza delle finanze. Padova 1940, II. p. 402 s.