34 e 27 aprile 1929, in causa Pezzullo, e a seguito di queste sentenze, rAmministra-zione delle Finanze (normale 267 del 1929) ha accettata la massima che « nei conferimenti in società e nei trasferimenti di aziende industriali e commerciali, costituite di beni di diversa specie, sono applicabili le diverse aliquote di tassa di registro in corrispondenza alla diversa natura dei beni dell’azienda a meno che non sia stabilito un prezzo unico per modurn unius\ ed in seguito, in conformità dell’indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, è stata ammessa dall’Am- Conseguenze economiche dell’affermato indirizzo sarebbero « V oggettivazione del complesso, nel senso che, al pari delle attività, le passività verrebbero considerate dell’azienda, in modo da influire di per sè stesse, intrinsecamente, sul valore economico del bene trasferito », il quale dovrebbe ritenersi « economicamente disintegrato dalla persona del proprietario ». Conseguenza giuridica tributaria sarebbe che le passività si trasferirebbero, « oggettivamente, insieme al complesso, per effetto naturale della cessione, in armonia al noto principio per cui bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno ». Come si vede, in sostanza, dal comune modo di estimazione delle universalità in esame, la Suprema Corte deduce l’unità economica di scambio e, sotto il profilo dell’imposta di registro, anche l’unità giuridica degli elementi attivi e passivi, nel senso che questi ultimi, influendo intrinsecamente sul valore del complesso, vengono a costituire oneri propri della' cosa, invece che oneri personali del proprietario della cosa stessa. E che tale sia, in ultima analisi, il concetto della Suprema Corte è confermato dalle citate sentenze, le quali danno al suddetto art. 43 la medesima interpretazione della Commissione Centrale e della costante prassi amministrativa, nel senso che funzionano da corrispettivo tutti i valori economici e le utilità, che dal negozio viene a ritrarre il trasferente, sia in modo diretto, attraverso la riscossione del prezzo, sia in modo indiretto per la liberazione da obblighi suoi personali, che in sua vece vengono assunti dal cessionario, in contraccambio dell’ acquisto. Chiarito così il punto decisivo della controversia, passiamo a ricono-noscere se il principio affermato dalla Cassazione sia in armonia alla realtà economica del fenomeno di scambio, al diritto comune ed alla legge fiscale. Per maggior chiarezza prenderemo in esame lo stesso tipo di universalità che ha formato oggetto delle sentenze e cioè, l’impresa funzionante e redditizia. 2. - Dal punto di vista economico lo scambio di una impresa implica un movimento di ricchezza pari all’attivo lordo e non al capitale netto. Infatti, in corrispettivo degli elementi attivi che acquista, il compratore paga il prezzo al venditore e pagherà i debiti dell’azienda ai creditori, mentre il venditore, in compenso degli stessi elementi attivi di cui si spoglia, riscuote il prezzo ed è liberato dai debiti dell’ azienda che avrebbe dovuto pagare.