4 anche se i loro Stati non abbiano rapporti dipi, con l’Italia ». L’art. 12 adopera la locuzione « continuano a godere » poiché analoga disposizione recava la legge sulle guarentigie del 13 marzo 1871, n. 214. 17art. 11 dettava: «Gli inviati dei governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli a. d. secondo il diritto internazionale. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle potenze estere presso il governo italiano ». L’ art. 12 del trattato del Laterano contiene, come si è accennato, una norma di rinvio al diritto internazionale. Data tale natura, obbliga l’interprete ad accertare pure se nell’ordinamento interno dello Stato non vi siano già norme di adattamento a quelle internazionali alle quali il rinvio è fatto. Nel caso particolare le norme di adattamento vi sono. Nel citato T. U. del 1877, n. 4021, v’ha l’art. 7: «Sono esenti dall’imposta, salvo le disposizioni di cui all’art. 11: 1) gli a. d. delle nazioni estere; 2) gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purché non esercitino nello Stato un commercio od una Le obiezioni che vengono mosse a questa tesi e gli argomenti con cui si tenta di provare la tesi opposta sono facilmente confutabili. Tutto» si riduce, infatti, o ad immaginare una rinuncia tacita da parte dello Stato accreditante a far valere le tradizionali prerogative dipi, quando presceglie come inviato un cittadino dello Stato di destinazione (‘), o a denunciale una deplorevole conseguenza della tesi contestata. Ma la prima osservazione è arbitraria, tanto che la si potrebbe ritorcere avanzando la presunzione che lo Stato il quale accetti come a. d. un proprio cittadino consente implicitamente che esso fruisca delle usuali immunità (s); entrambe le argomentazioni sono del resto inani, consistendo in gratuite presunzioni di rinuncie tacite, mentr» qui si tratta di accertare non la volontà, effettiva o presumibile, degli Stati tra cui intercorre il rapporto di missione dipi., bensì di precisare gli effetti giuridici di principio dell’invio e del-l’accettazione di tale missione, di cui faccia parte, ex hypothesi, un cittadino dello Stato accreditatario ( ). ■ Quanto poi all’ inconveniente che presenterebbe la concessione dell immunità giurisdizionale all’a. d. « regnicolo », esso consiste nel fatto che in tal modo quella persona resterebbe sottratta ad ogni giurisdizione : quella teoria, osserva ad es. il Fiore (4), « conduce.... a mettere un cittadino, che avesse accettato le funzioni di a. d. straniero, al sicuro da qualunque procedimento, dappoiché non si potrebbe contro di lui agire dinanzi ai tribunali stranieri, supponendo che fosse restato cittadino nostro, nè dinanzi ai tribunali nostri, se potesse egli far valere l’eccezione della sua immunità» ; * * (i) V ad es. Esperson, Dir. dipi., I, Torino 1872, 35 e 101. . . (\) V. ad es. Wheaton, EUments de droit international, I, Leipzig-nuis 1848, 200-1. i3\ v Marmo. 66-7 b citazioni. „ * Trattato di dir. inuma:. putto., 11, Torino 1888, 495 ; v. anche Tosi Bellucci ^Sulle immunità dipi., in Arch, tìiur. 1908, 342; Anzi lotti, Corso di dir. interna:.. Ili, Roma 1915,95-6; Von Bar, Theorie und Praxis des mtenatxonalen Privatrechts, 11, Hannover 1889, 650.