89 I (Omissis). La legge 28 maggio 1936, n. 1027, con la quale è stato convertito in Legge, con modificazioni, il R. Decreto Legge 26 settembre 1935, n. 1749, ha stabilito il diritto della Finanza di percepire le tasse e sopratasse^ di Registro sugli atti soggetti a registrazione a termine fisso e non registrati, ai sensi della Legge approvata con R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, anche quando si tratti di scritture private non autenticate, quando l’Amministrazione venga in possesso degli atti medesimi. Soggiunge poi la Legge, che la disposizione di cui sopra si applica alle scritture private in data non anteriore al 1° gennaio 1934, ed entra in vigore il 20 aprile 1936. Ciò posto, e ricordando che anteriormente al decreto-legge 1935 non era obbligatoria la registrazione delle scritture private, l’obbligo della registrazione di f1-2) Sulla registrazione d’ ufficio e sul poteri d’indagine della Finanza in materia di registro. 1. - Nelle due decisioni su riportate, la Commissione Centrale delle Imposte esamina la natura e la portata del Decreto legge 26 settembie 1935, n. 1749, all. A. Tale studio si ricollega direttamente a quello sulla registi-abilità d’ufficio degli atti soggetti all' imposta non sottoposti spontaneamente alle formalità, ed a quello dei poteri di indagine della Finanza in materia di registro. Fino all’ entrata in vigore del D. L. del 1935 vi era netta antitesi fra la te3Ì dell’ Amministrazione da un lato e quella sostenuta dalla dottrina e dalla pressoché costante giurisprudenza dall’ altro, in quanto la prima sosteneva la registrabilità d’ufficio d’ogni atto soggetto all’imposta di registro non sottoposto a formalità, contrariamente all’opinione delle seconde ; ma dopo 1’ entrata in vigore del predetto decreto, la dottrina si è nella quasi totalità affiancata all’insegnamento della Finanza. Poiché non mi pare che la tesi dell’ Amministrazione, quale risulta dalle istruzioni ministeriali, risponda completamente alla legge, ritengo opportuno procedere ad un riesame della questione, per porre in rilievo i punti nei quali, secondo me, la pratica e l’insegnamento della Finanza meritano di essere citati. Uno dei canoni per l’interpretazione delle leggi è quello di tener conto dell’elemento sistematico. Per potere quindi bene interpretare il D. L. 26 settembre 1935, n. 1749, all. A, bisognerà, sia pur brevemente, esaminare il regime fissato dal R, Decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e vedere fino a qual punto questo sia stato da quello modificato. 2. - È noto come la legge abbia previsto due sistemi per permettere alla Pubblica Amministrazione di venire a conoscenza della nascita dell’ obbligazione tributaria. 1) Ha posto delle obbligazioni di « fare » a carico dei soggetti passivi, quali quelle di presentare dichiarazioni o denuncie, oppure di presentare documenti (così per le imposte sui redditi dei fabbricati e di R. M., per l’imposta complementare, per l’imposta sui celibi, eco.)