83 quale il coobbligato agisce sia solidale agli altri obbligati, laddove se l’atto si riferisca ad una obbligazione personale di cbi lo compie, manca la possibilità del comunicarsi dell’effetto interruttivo connesso all’atto compiuto. 8. - La dottrina, che sostiene 1’ efficacia vincolante dell’ atto scritto agli effetti dell’ accertamento dell’ imposta (*), ha perduto cosi quella base legislativa, sulla quale si era fondata. Rimangono ancora due argomenti di abbastanza scarso rilievo, che esaminerò brevemente. L’ uno esposto dal Giannini (a), secondo il quale, se l’atto scritto non avesse efficacia vincolante il potere di accertare della Finanza, non si saprebbe spiegare 1’ art. 12 L. R. per cui le imposte regolarmente percette non possono essere restituite, anche se l’atto giuridico venga dichiarato assolutamente nullo salvo tassative eccezioni, nè l’art. 11, per cui tutti gli atti registrati, anche se nulli, devono l’imposta. Il pagamento di un’imposta sugli atti nulli o privi di effetti non si spiegherebbe se non ammettendo che alla Finanza interessa unicamente il contenuto dell’atto scritto e gli sia indifferente tutto il resto. Si risponde che gli artt. 11 e 12 costituiscono un’eccezione alla regola generale risultante, come si è visto, dagli artt. 7, 8, 30, 105 ; e pertanto è assurdo che, per spiegare un’ eccezione, si ricorra a un principio che rende inapplicabile la regola generale ; la quale è, come si è visto, che il contenuto dell’ atto scritto non vincola il potere della Finanza, di accertare la realtà economica dei rapporti. Inoltre quell’ eccezione si può spiegare con ragioni diverse (3). Il secondo argomento è esposto da alcuni altri autori italiani, ed ha un carattere, direi, giuridico-sentimentale (4). Esso dice che, se si ammettesse * II, (*) Oltre a Campi onni ère et Rigaud, o. I. c. vedi Thomas, Coordination doctrinal des lois sur les droits d'enregislrement, Bruxelles, 1924; E. Allix, Traili elementaire de Science des finances et de legislation financière, Paris, 1931, 780 s. (2) A. D. Giannini, Il rapporto giuridico d'imposta cit., 162 s., del quale però vedi Istituzione di diritto tributario clt., 380-81. (3) Cfr. Griziotti, Il regime della legge di registro per gli atti nulli, annullabili, revocabili ilei controllo dell’ interpretazione funzionale, in questa Riv., 1941, II, 260 s. (4) Cfr. Ubertazzi, La legge sulle tasse di registro annoiata, Casale Monferrato, 1908, 12 s.; Uckmar, La legge del registro cit., I, 167, che riferisce una sentenza Trib. Genova, 31 gennaio 1927. Gli altri autori italiani accolgono la dottrina di Championnière et Rigaud, in via meramente assiomatica. Cfr, Clementina Leggi sulle tasse di registro, 1888, I, 77; Avezza, La legge sulle tasse di registro, 1895, 1, 207 s. 215; Princivalle, Le tasse di registro, Torino, 1899, II, n. 71, 76; Bonetti, Le tasse di registro, 179 s. ; Cappellotto G., Le tasse di registro, Venezia, 1932. I, 352 s.; 1d , Tasse di registro, Venezia, 1912, 53, 65; Nota direttoriale in G. 1. R. e N. 1941, I, 78. A proposito del caso speciale della simulazione relativa affermano che la Finanza non può superare il contenuto dell'atto scritto anche Ferrara F., Leila simulazione dei negozi giuridici, 1922, n. 93; Pestalozza, Simulazione, in Enc. giur. it., voi. XV, II, li, n. 115 e contra questi due autori, Jarach, Principi cit., 81 s. ed ora anche Giannini, Istituzioni cit,, 382.