107 l’aumento di valore effettuato, ai fini dell’imposta straordinaria sul patrimonio, dalla Commissione provinciale in sede di rinvio, e siasi confermato il minore valore determinato dalla stessa Commissione nel primo giudizio di appello, ben può essere impugnata, dall’Amministrazione finanziaria, con ricorso giudiziario, non potendosi, il giudizio della Comm. Centr., ritenere di semplice estimazione. L’autonomia formale del giudizio amministrativo, nelle controversie tributarie, non preclude al giudice ordinario di riesaminare le irregolarità processuali eventualmente riscontrabili nel giudizio medesimo, quando si tratti di irregolarità dalle quali derivi la lesione di un diritto subiettivo. La Commissione provinciale, in sede di rinvio, ben può determinare il valore dei beni da assoggettare all’ imposta straordinaria sul patrimonio, in misura maggiore di quella determinata nel primo giudizio di appello (nonostante la mancata impugnazione di quest’ultimo valore da parte della Finanza) purché si mantenga nei limiti fissati dalia Commissione di prima istanza. In tale ipotesi non è necessaria la notificazione dell’aumento al contribuente per metterlo in grado di reclamare alla stessa Commissione. Cass. SS. UU., 22 gennaio 1942, est. Manca ; Pellicciavi c. Finanza (Riv. leg. fise., 198). VI. - ADEMPIMENTO, RISCOSSIONE ED ESTINZIONE 120. - Riscossione - Competenza - « Solve et repete » - Azione per danni - Prezzo dovuto dalla P. A. per contratti non più in corso - Sequestrabilità- In tema di competenza la Cassazione può rielaborare anche il fatto. Il precetto del solve et repete non soffre deroga anche se la controversia cada sulla legittimità del titolo tributario o sulla validità della procedura. L’azione per danni contro l’Esattore non si dà che ad esecuzione compiuta. Prima solo l'Intendente può esaminare i reclami del contribuente. La insequestrabilità delle somme dovute dall’Amministrazione per prezzo di contratti in corso non si applica quando il contratto non sia più in corso e la somma sia rientrata nella libera disponibilità del privato. Cass. S. U., 18 dicembre 1941, est. Porro Piegano; Amelio c. Esatt. tìovern. Roma, Min.ro Comunicazioni (Riv. leg. fise., 1942, 145). 121. - Riscossione - Pignoramento esattoriale - Azione di rivendicazione - Citazione del debitore - A chi incombe - Compensazione spese di lite - Errore giuridico -Sindacabilità in Cassazione. L’obbligo di citare il debitore d’imposte incombe a chi propone la separazione, in suo favore, dei mobili pignorati dall’esattore, e non anche a questi, il quale ha soltanto la facoltà di provvedere a tale citazione. La compensazione delle spese di lite, fondata sulla ragione che l’obbligo di detta citazione incombe anche all’ esattore, è inficiata da errore giuridico e ben può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione. Cass. 111. civ. 13 gennaio 1942, est. Anichini ; Esattoria di Mentana c. Lucani (Riv. leg. fise. 1942, 255). 122. Riscossione - Aggiudicazione per prezzo inferiore al minimo - Riscatto - Cessione del diritto di riscatto - Validità. Il debitore espropriato per il debito d’imposta può cedere a un terzo il diritto di riscatto che la legge gli consente nel caso in cui la vendita sia seguita a prezzo inferiore a quello minimo stabilito con i criteri dell’ art. 663 cod. p. c. L’esercizio del diritto di riscatto fiscale (a differenza del convenzionale) da chiunque esercitato, porta, in ogni caso, alla restituzione del bene al debitore espropriato, e alla riviviscenza dei precedenti oneri e diritti, compreso il diritto di ricupero, da parte del Fisco, del residuo tributo rimasto scoperto. 11 deliberatario ha diritto al rimborso delle spese ed agli interessi sul prezzo di aggiudicazione pagato. Cass, I civ., 19 gennaio 1942, est. Pellegrini ; De Magistris c. Margiotta (Riv. leg. fise. 1942, 251).