87 Può avere rilevanza il fatto dell’uso in giudizio, ma nei rapporti tra locatore e conduttore, e a questi rapporti soltanto si riferisce la citata decisione di questo S. C. del 14 dicembre 1927, n. 3927. Il ricorso merita, adunque, di essere respinto. che può ancora agire in restituzione. L’ accertamento definitivo del debito d’imposta non è ancora concluso. Ora all’accertamento definitivo concorrono tutti gli elementi anche estranei al documento registrato e che possono comunque avere rilevanza per la determinazione del presupposto di fatto dell’imposta. Tanto il diritto della Finanza a percepire l’imposta quanto il diritto del contribuente ad averla restituita sono strettamente condizionati a questi elementi. Nella specie, il diritto del contribuente alla restituzione dell’imposta era subordinato all’esistenza e al mancato verificarsi della condizione. Ora, se questo era il presupposto del diritto del contribuente, esso era obbiettivamente incerto per lite pendente dinanzi al magistrato ordinario. Finché durava l’incertezza, il contribuente non poteva esperire l’azione, essendo nell’impossibilità di provare il suo diritto. 0 meglio, egli poteva si provarlo in base al contenuto del documento registrato. Ma ciò non sarebbe stato conforme al comando della legge, la quale collega al contenuto del documento la sola liquidazione provvisoria dell’imposta. Come si è dimostrato. La Finanza, non vincolata nell’accertamento dell’imposta dal contenuto dell’atto scritto, gli avrebbe potuto opporre l’incertezza obbiettiva circa l’esistenza e il mancato verificarsi della condizione, paralizzandogli così l'azione di restituzione. Questa era dunque impossibile ad esercitarsi, lite pendente, e pertanto il corso della prescrizione doveva, lite pendente, ritenersi sospeso. Contra non valentem agere non datur praescriptio. (*) FEDERICO MAFFEZZONI Prof. ine. di scienza delle finanze e dir. fin. nella II. Università di Sassari (*) Sull'ammissibilità di questo principio sono concordi gli autori: cfr. Dusi, Istituzioni di diritto civile, Torino, 1929, 197 nota 10; Db Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, Milano, 1934, 1, 319, nota 1 ; Vignali, Tasse di registro cit. Il, 676 s.; Bonetti, Tasse di registro cit., 351, § 382; Clementini, Tasse di registro cit., Il, 567 ; Cappellotto, Tasse di registro cit. 1934, III, 442 ; UckmAR, La legge di registro cit., Ili, 372 s. : Id., Tasse di registro, in N. D. I., 252 n. 137. Vedi per la giurisprudenza A. Genova 19 nov. 1886, Cass. Roma 14 giugno 1887, Cass. Roma 28 sett. 1887, Cass. Roma 26 giugno 1889, in Princivalle, Tasse di registro cit., un. 5183 e 5124; Cass. Roma 18 nov. 1906, in Berliri, Giurisprudenza cit., n. 1345. Contra DublineAU, Tratte theorique et pratique de V enregistrement, Paris, 1932, 205, per il motivo, assolutamente insufficiente ed arbitrario, che si tratta di prescription de droit public.