99 75- - Ricchezza mobile - Banco lotto - Compenso corrisposto dal gerente al titolare -Intassabllità- La quota parte degli aggi ohe il gestore di un banco lotto corrisponde al titolare non è assoggettabile all’imposta di r. m. a carico di quest’ultimo, perchè si incorrerebbe in una duplicazione, essendo l’importo degli aggi assoggettato al tributo mediante ritenuta diretta. Comm. c., 3 marzo 1941, n. 38055 (Riv. leg. fise., 1942, 184). 76. - Ricchezza mobile - Società anonima - Fondo previdenza Impiegati - Gestione autonoma - Incremento annuale - Tassa di esercizio - Detraibilità. L’incremento annuale dei fondo di previdenza per le indennità di licenziamento e di quiescenza al personale di una società anonima, se tale conto è soggetto a gestione autonoma, è spesa di produzione e va dedotto dal reddito lordo. La tassa di esercizio dovuta da una società anonima è detraibile dal reddito rappresentando una spesa di produzione. Comm. c., 4 marzo 1941, n. 38141 (Riv. leg. fise., 1942, 133). 77. - Ricchezza mobile - Accertamento al nome della associazione in partecipazione - Validità- Le associazioni in partecipazione vanno considerate come unico contribuente. E' valido, quindi, l’accertamento per imposta di r. m. fatto al nome dell’associazione, anziché a quello dell’associante, se notificato nella sede di quella. Comm. c., 6 marzo 1941, n. 38277 (Riv. leg. fise., 1942, 134). 78. - Ricchezza mobile - Cavalli da corsa - Premi - Assoggettabilità. I premi che il proprietario di cavalli realizza con le vincite alle corse, salva la decurtazione delle spese sostenute, sono di volta in volta assoggettabili all'imposta di r. m, se non si dimostri l’esistenza di azienda commerciale vera e propria, sottoposta alle disposizioni regolanti la materia nel campo fiscale. Comm. c., 18 marzo 1941, n. 38912 (Riv. leg. fise., 1942, 136). 79. - Ricchezza mobile - Contratto di mutuo - Clausola penale - Tassabilità- La clausola penale stabilita in un contratto di mutuo a risarcimento di danni si risolve a favore del creditore in un maggiore interesse e non occorre pertanto fare la distinzione di cui all’art. 1227 c. c., dovendo per intero assoggettarsi all’imposta di r. m. Comm. c., 21 maggio 1941, n. 41718 (Riv. leg. fise., 1942, 191). 80. Ricchezza mobile - Opificio - Ferrovia - Esenzione decennale - Non compete. Agli effetti della esenzione decennale concessa dalla legge 15-Y11-1906 n. 383 e dai successivi decreti di proroga, non può, una ferrovia, considerarsi opificio tecnicamente organizzato. Comm. c., 2 maggio 1941, n. 40684 (Riv. leg. fise., 1942, 186). 81. - Ricchezza mobile - Sorveglianti Centrale Elettrica - Sono impiegati. I sorveglianti di una centrale elettrica debbono considerarsi impiegati e pertanto alla loro retribuzione non sono applicabili le disposizioni della circolare ministeriale 22-XII-1933 n. 12500. Comm. c., 5 maggio 1941, n. 40814 (Riv. leg. fise., 1942, 187). 82. - Ricchezze mobile - Comune - Diritti per rilascio certificati di esportazione -Entrata patrimoniale - Tassabilità. I diritti che un Comune percepisce per il rilascio dei certificati richiestigli per ottenere la franchigia doganale per l’esportazione dei prodotti del suolo e delle mandrie (Convenz. Franco-Sarda 7 marzo 1861) non hanno i caratteri di tassa ma di entrata patrimoniale e pertanto vanno assoggettati all’imposta di r. m. Comm. c., 6 maggio 1941, n. 40849 (Riv. leg. fise., 1942, 187).