Astrazione di ufficio si riferisce alle scritture private redatte dopo il 1° gennaio 1934, ma che continuano ad esplicare efficacia giuridica anche dopo la entrata in vigore della legge 20 aprile 1936. Ma se, come nella specie, la scrittura privata è sorta ed ha esaurito ogni sua funzione ed efficacia perchè assorbita da atto pubblico, sotto l’impero di una legge che non imponeva'la registrazione, non può la nuova legge aver voluto far rivivere un atto che aveva cessato giuridicamente di esistere, solo per sottoporlo ad una tassa non dovuta nel suo periodo di esistenza. Pertanto non poteva l’Ufficio, comunque venuto in possesso della scrittura privata, procedere alla registrazione di essa di ufficio e, pertanto, va rigettato il ricorso dell’ Ufficio ed accolto per la ragione su esposta, 1’ appello del contribuente, e per l’effetto deve essere annullata la decisione della Commissione Provinciale nonché la percezione di tassa e sopratassa effettuata dall’ Ufficio sulla scrittura privata di cui trattasi. della Corte di Cassazione (*), è stata accolta anche nella relazione della R. Avvocatura Erariale, 1912-1915, in cui, tra l’altro, si dice che « ...non soltanto se da un complesso di circostanze possa essere indotta la sussistenza di un atto scritto soggetto a registrazione e non registrato, ma anche se l’esistenza di un tale atto sia positivamente accertata e fuori discussione, la Finanza non è autorizzata all’ applicazione delle tasse e sopratasse, fuori dei casi dalla legge espressamente stabiliti » ("). Più sintomatica ancora è una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione in data 10 gennaio 1929, in cui si afferma essere necessaria la volontarietà della presentazione da parte dell’obbligato al fine della registrazione, giungendo a tale conclusione in base all’ interpretazione generale dell’ art. 73 ed allo spirito della legge, che, anziché punire l’omissione della registrazione come reato, analogamente alle omissioni relative al bollo, lascia 1 obbligato libero di adempiere o meno all’ obbligo, ponendo solo una sopratassa (di carattere civile) per il caso in cui all’ adempimento si provveda oltre il termine stabilito. Concludendo, secondo la lettera e lo spirito della legge del 1923, la Finanza può procedere a registrazione solo nella ipotesi in cui abbia quella ■che l’Uckmar chiama « conoscenza legale » di un atto da registrare (8). 3. - Stabilito che per procedere a registrazione non basta da parte della Finanza la conoscenza dell’esistenza di un atto da registrare, ma occorre che si abbia « conoscenza legale » dell’ atto, è facile riassumere i casi in cui questa si verifica : A) Presentazione a registrazione. Mediante materiale presentazione all’ Ufficio del registro competente dell’ atto soggetto alla formalità sia da parte dei contribuenti, che da parte di altri soggetti, quali i notai, i cancellieri, eco. B) Dichiarazione di contratto verbale. (*) 13 novembre 1923; 22 gennaio 1924; IO maggio 1927 ; 23 luglio 1928 ecc, (a) Relazione della R. Avvocatura erariale per gli anni 1912-1925, pag. 426. (3) Uckmar A., La legge del registro, voi. 1°, pag. 158 e segg.