I COMMISSIONE CENTRALE, 3 febbraio 1939 -XVII, N. 12854. Scrittura privata non registrata - Esaurimento dei suoi effetti prima del 20 aprile 1936 - Inapplicabilità della registrazione d’ufficio - R. D. L. 26 settembre 1935 N. 1749 - L. 28 maggio 1936, N. 1027. Poiché la legge 28 maggio 1936, N. 1027, che ha convertito in legge il R. D. L. 26 settembre 1935, N. 1749, ha fissato l’entrata in vigore di questo al 20 aprile 1936, deve ritenersi che il diritto della Finanza di procedere alla registrazione d’ufficio delle scritture private delle quali sia venuta legittimamente in possesso si riferisca solo alle scritture che, redatte dopo il 1° gennaio 1934, abbiano continuato ad esplicare efficacia giuridica anche dopo l’entrata in vigore del R. Decreto 26 settembre 1935, N. 1749, e cioè dopo il 20 aprile 1936. Non può pertanto procedersi alla registrazione d'ufficio d’una scrittura privata che anteriormente a tale data abbia esaurito ogni sua funzione ed efficacia f1). II COMMISSIONE CENTRALE, 13 febbraio 1939-XVII, N. 13165. Scrittura privata - Registrazione d'ufficio - Divieto di effettuare indagini dirette a ricercare atti non registrati - R. D. L. 26 settembre 1935, N. 1749, Alleg. A, art. 1. La Legge del Registro non conferisce all’Amministrazione finanziaria la facoltà di disporre ispezioni e perquisizioni per venire in possesso di atti che avrebbero dovuto essere registrati. Pertanto, a norma dell’art. 1 del R. Decreto-Legge 26 settembre 1935, N. 1749, V Ufficio del Registro può procedere alla registrazione d'ufficio delle scritture private solo quando ne sia venuto in possesso in occasione di indagini dirette ad accertare delle violazioni ad altre leggi, che autorizzano V esecuzione di tali indagini, restando invece escluso che esso possa disporre ricerche e perquisizioni dirette appunto a venire in possesso di atti non registrati o che solo apparentemente sono dirette ad accertare violazioni ad altri tributi (’).