104 ceduto ad aumento di capitale, va fatta tenendo distinto il valore delle azioni vecchie da quello delle azioni nuove e non già moltiplicando il valore medio delle azioni vecchie per il numero complessivo delle azioni risultante a seguito dell’aumento, con la sola deduzione dei decimi non ancora versati. Cass. 1 civ., 14 gennaio 1942, est. Santoro ; Finanze c. Soc. Salpa Italiana (Riv. leg. fise., 1942, 112). Ili - TRIBUTI SPECIALI E TASSE 104. - Contributo speciale di cura - Stazione di soggiorno - Società elettrica -Obbligo. 11 contributo speciale di cura è dovuto da chi abbia un esercizio nelle stazioni di soggiorno, sia che il vantaggio derivi dalla diretta destinazione dell'esercizio, sia da una attività complementare. Esso è dovuto quindi da una società produttrice di energia elettrica. Comm. c., 8 novembre 1940, n. 32046 (Riv. leg. fise., 1942, 233). 105. - Contributo di miglioria - Obbligatorietà - Termine decadenza. Mentre per 1’art. 7 del d. 1. 6-VII-1931, n. 981, l’imposizione del contributo di miglioria era facoltativa, e non erano prefissi termini per l’accertamento, con il decreto 17-X-1935 n. 1987, l’imposizione è obbligatoria entro un quinquennio dalla ultimazione delle opere, a pena di decadenza. Tale termine, per le opere compiute prima del decreto del 1935, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Cass. 1 civ., 19 gennaio 194%, Governatorato di Roma c. Ciotti. IV. - TRIBUTI LOCALI 106. - Imposta di famiglia - Obbligo del Comune di attenersi all’Imponibile della imposta complementare. Nella applicazione dell’imposta di famiglia ai contribuenti assoggettati alla imposta complementare di Stato, il Comune deve attenersi all’ imponibile di questa imposta e non ha facoltà di procedere ad altri accertamenti. A. Bologna, 26 maggio 1941, est. Penepucci, Rosi c. Comune di Vignola. 107. - Pleatico - Area privata - Servitù di pubblico passaggio acquisita per prescrizione - Occupazione - Applicabilità della tassa. E soggetto alla tassa di plateatico il proprietario di un’area privata il quale, occupandola, produca una limitazione nell'esercizio della servitù attiva di pubblico passaggio acquisita su di essa dalla popolazione per prescrizione trentennale. Cass. 11 civ., 17 luglio 1941, est. Masci, Montaqna c. Comune di Pavia (Foro il. 1942, 1, 402). 108. - Imposta di consumo - Materiale di costruzione - Prescrizione. L’imposta di consumo sui materiali di costruzione si prescrive in tre anni; la prescrizione decorre dall’ultimazione dei lavori, a norma della interpretazione autentica data con l’art. 1, lett. c), del r. d. 1. 25-11-1939, n. 338. Cass. 1 civ., 30 dicembre 1941, est. Messina-, Governatorato di Roma c. D'Andrea (Riv. leg. fise., 1942, 123). 109. - Imposta sulle industrie - Riparto tra due comuni - Competenza - Criteri - Impianti idroelettrici. 11 reparto tra due Comuni della tassazione di un reddito industriale è di esclusiva competenza dell’ autorità amministrativa solo se tra le parti sia incontroversa la questione del diritto di entrambi i Comuni alla quota dell’imposta. La questione se tutti e due i Comuni debbano considerarsi luogo di produzione del reddito, è di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.