84 È questa seconda ipotesi che la Corte di merito ha ritenuto e giustamente, in quanto il Mecheri insorse unicamente contro la richiesta della sopratassa per tardiva registrazione della locazione, che faceva carico e venne ingiunta soltanto a lui come locatore a norma dell’art. 101 della legge di registro. Non ha pregio l’obiezione che la sopratassa sia un onere particolare del locatore, meno, però, quando del contratto si faccia uso in giudizio. Innanzi tutto nella Finanza la possibilità di esorbitare dall’ atto scritto nell’ accertamento dell’ imposta di registro, si falserebbe la funzione del registro, si sconvolgerebbe l’ordinamento, si pregiudicherebbero gli interessi del commercio, dell’industria e dei privati. I primi due punti trovano la loro piena smentita nell’ordinamento positivo, come si è visto. Il terzo punto, che coloia di sentimentalismo la dottrina criticata, non trova riscontro nella realtà. La Finanza non aumenterebbe la sua inframmettenza nell’ attività economica, ma si varrebbe dei poteri che già possiede e dell’attività che già esplica, colla sola differenza che essa se ne potrebbe valere ai fini dell accertamento dell’imposta di registro; e, s’intende, non soltanto nell’interesse del Fisco, ma anche nell’interesse del contribuente, perchè il potere di accertamento, senza inutili limitazioni, è alla Finanza concesso per colpire la realtà economica effettiva degli atti, non per il vantaggio esclusivo del Fisco. 9. - Coerentemente a queste riflessioni, risulta interessante dare uno sguardo alla giurisprudenza. Si vedrà come questa, di fronte alle aride affermazioni della dottrina, pur mantenendo quasi sempre fermo, in linea teorica, il principio dottrinale, gli abbia talvolta apportato dei tempera-menti notevoli. Talora essa si è limitata a sancire rigorosamente il principio. Così A. Roma 21 maggio 1891, (in Princivalle, Le Tasse di registro, Torino, 1889 II, n. 10) : Per le tasse di registro alcuni contratti si tassano in ragione della trasmissione che operano, in se stessa considerata ; altri in ragione dell’ atto, se e per quanto risultano da scrittura ; Cass. Roma, 22 aprile 1904, (in Berliri, Giurisprudenza delle tasse di registro, Reggio Emilia, 1937, n. 723); A. Milano 12 marzo 1925 (in Princivalle cit. n. 1473) : La Finanza può accertare se la forma di un atto corrisponde alla sua sostanza, ma non ha facoltà di determinare la natura dell’atto, ricorrendo a indagini, fatti e documenti ad esso estranei, Cass. Roma 18 giugno 1913 e Trib. Catania 7 giugno 1915 (in Berliri cit. n. 728): La tassa deve determinarsi su di un [atto con riguardo alle attribuzioni di diritti e di trasferimenti che in esso si contengono, astrazion fatta dalle dichiarazioni delle parti. Mentre sulle prime due massime, alla stregua delle osservazioni fatte, ritengo di dover esprimere il mio più reciso dissenso, dell’ ultima massima è accettabile quanto si afferma nell ultima parte e cioè che non si devono prendere in considerazione le dichiarazioni delle parti estranee all’ atto scritto : è naturale che esse debbano considerarsi indifferenti alla ricerca dell’oggettiva realtà economica dei rapporti. Vedi anche Cass. Roma 19 febbraio 1925 (in Berliri cit., n. 731) ;