MA SS1M A I. - IMPOSTE DIRETTE 1. - Imposta fabbricati - Estimazione semplice - Autorità giudiziaria - Competenza. Costituisce controversia di semplice estimazione la determinazione quantitativa del reddito di un fabbricato, e quindi essa, a norma dell'art. 22 del r. d% 1. 7 agosto 1936, n. 1639, è di competenza esclusiva delle Comm. Amm. È inammissibile la domanda giudiziale di annullamento dell’accertamento, se questo sia ancora oggetto di esame davanti le Commissioni Amministrative, e se la imposta relativa non sia stata ancora iscritta a ruolo. L’accertamento d’ufficio dell’aumentato reddito di un fabbricato equivale alla denuncia che il contribuente era tenuto a fare nell’anno precedente e che poteva presentare fino al 31 gennaio dell’anno in cui ebbe luogo l’accertamento d’ufficio, donde la conseguenza che la maggiore imposta decorre dal 1 del detto mese di gennaio (art. 2 del r. d. 17-9-1931, n. 1608). A. Catania, Il aprile 1941, Guerrera c. Finanza. 2. - Imposta fabbricati - Locali sfitti - Rimborso imposta - Denuncia tardiva - Effetti. Non può essere concesso rimborso della imposta sui fabbricati nel caso di sfitto, se la seconda denuncia al compimento dell’anno di sfitto sia stata presentata dopo un mese dalla cessazione dello sfitto. Cass. 1 civ., 4 luglio 1941, est. Lorusso Caputi, Finanza c. Cacciapuotì (Giur. it., 1941, 1, 1, 870). 3. - Imposte fabbricati e r. m. - Albergo - Equiparazione opificio industriale. Difetta di motivazione la sentenza del Giudice di merito con la quale si affermi che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del r. d. 24 ottobre 1935, n. 1887, il reddito dei fabbricati destinati ad albergo debba essere assoggettato all’imposta fabbricati, anziché all’imposta dir. m., senza distinguere da albergo a albergo e senza considerare che, anche per le disposizioni anteriori al r. d. del 1935, i fabbricati destinati ad una speciale industria, non espressamente richiamata in dette disposizioni, potevano ritenersi esenti dalla imposta fondiaria e assoggettabili all’imposta di r, m. sempre quando, in ragione della loro particolare struttura, non modificabile senza radicali trasformazioni, rientrassero nel concetto di opificio industriale. Cass. I civ., 29 luglio 1941, est. Cannarla Bartoli, Soc. Grande Albergo del Vesuvio c. Finanza (Riv. leg. fise., 1942, 47). 4. - Ricchezza mobile e Imposta complementare - Conservatori Ipoteche - Emolumenti - Classificazione. Il criterio di classificazione dei redditi, che costituiscono la base di valutazione per 1’ imposta complementare, può essere discusso solo in sede di controversia per l’imposta di r. m. Gli emolumenti ipotecari riscossi dai conservatori delle ipoteche debbono, agli effetti dell’imposta di r. m., essere classificati in cat. C 2. Comm. c., 12 giugno 1940, n. 279G0 (Riv. leg. fise., 1941, 926). 5- - Ricchezza mobile - Società anonima - Presentazione bilancio - Omissione - Effetti. La mancata presentazione della dichiarazione, da parte di una società anonima, malgrado che il bilancio sia stato tempestivamente presentato, importa, senz’altro, la conferma del reddito accertato per l’anno precedente. Comm. c., 12 giugno 1940, n. 27972 (Riv. leg. fise., 1941, 931).