105 Per un implanto idroelettrico «luogo di produzione del reddito» è dove si completa il ciclo produttivo con la distribuzione dell'energia, e dove esista la succursale o filiale autonoma della centrale, sempre che si presentino, aneh’esse, o con una propria parziale produzione, o con una propria oganizzazione, per la distribuzione e vendita della energia. Una diga di sbarramento o un lago artificiale, pur servendo al potenziamento di una centrale, non realizzano in loro alcuna propria produzione, distribuzione o vendita di energia. Cass. S. U., 27 febbraio 1942, est. Recentini; Com. S. Valentino c. Soc. merid. elettrica. V. - DIRITTO FORMALE E PROCESSUALE 110. - Ricchezza mobile - Credito - Debitore espropriato e poi fallito - Domanda dì sgravio - Termine. Se durante il giudizio di graduazione il debitore, ai cui danni è stata promossa l’espropriazione, sia dichiarato fallito, il termine di tre mesi per la presentazione della domanda di sgravio del reddito dipendente da credito che non trovò capienza in nessuno dei due giudizi, decorre dalla chiusura della procedura fallimentare e non già da quella di esproprio, esauritasi precedentemente. Comm. c., 9 gennaio 1941, n. 35084 (Riv. leg. fise., 1942, 128). 111. - Ricchezza mobile - Rettifica in diminuzione - Provvedimento dell’Ufficio -Notifica - Termine. L’art. 39 r. d. 1. 7-VIII-l936 n. 1639, che fissa, per gli Uffici, nel 31 die. dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione dei nuovi redditi, il termine per la rettifica, non si applica se il contribuente chieda la rettifica in diminuzione del reddito già accertato. In tal caso, non essendo stabilito termine, 1’Ufficio in qualunque momento può dichiarare al contribuente se accetta o meno la dichiarazione di rettifica, tanto più quando l'Ufficio si limiti a rigettare la rettifica del contribuente senza controrettificare in aumento. Comm. c., 21 marzo 1941, n. 39030 (Riv. leg. fise., 1942, 137). 112. - Ricchezza mobile - Decisione Comm. Centrale - Termine notifica - Ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione - Termine. L’art. 32 1. 24-X-1935 n. 1887, è innovativo. Prima le decisioni delle Commissioni dovevano notificarsi nei 60 giorni, per 1’art. 97 del Regol. 11-VI1-1907 n. 560; ma mentre per le decisioni di primo grado l’art. 99 commina che il ritardo nella notifica induce definitività della decisione nei rapporti della Finanza, per le decisioni della Comm. Centi-, non esiste simile comminatoria. Il termine di sei mesi per ricorrere all’A. G. contro le decisioni della Commissione Centrale decorre quindi, sia per il contribuente che per il Fisco, dalla data di notifica della decisione anche se (per le decisioni anteriori al 1935) questa sia avvenuta oltre i sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta all’Ufficio. Cass, 1 civ., 23 febbraio 1942, est. Pasquale', Finanze c. Soc. Imprese Ferrov. e Lavori Pubbl. e Soc. francese ferrovie in Toscana (Riv. leg. fise., 1942, 243). 113. - Ricchezza mobile - Acdertamento del reddito - Estimazione complessa - Competenza - Variazione del reddito. La questione se un determinato reddito di ricchezza mobile rientri in un altro precedentemente accertato e quindi vi sia duplicazione di accertamento, non essendo dubbia la qualità e la concreta esistenza del reddito ma soltanto la imponibilità, e cioè la comprensione nell’ anteriore accertamento, non implica una indagine di estimazione semplice, vertente su semplici dati numerici, ma una elaborazione logico giuridica sulla estensione del rapporto di accertamento e sull’indole dell'attività sopravvenuta, in rapporto a quello antecedente accertato; tale indagine è quindi di competenza dell’autorità giudiziaria. La controversia di diritto ex art. 517 cod. proc. civ., non coincide, ma è