52 65- - Riscossione - « Solve et repete » - Esattore - Azione per danni- La regola del « solve et repete » non soffre deroga neppure quando si controverta sulla legittimità del titolo tributario e sulla regolarità della notificazione. L’ azione per danni contro 1’ esattore può esperirsi solo dopo il compimento dell’esecuzione. Durante Io svolgimento di quest ultima i reclami del contribuente devono essere portati solo all’ Intendente di finanza, in via amministrativa (art. 72 t. u. 17 ottobre 1922 n. 1401). Cass. S. U-, 18 dicembre 1941, est. Porro Regano, Amelio c. Usati. Gov. Roma. 66. - Esazione - Domanda in separazione - Privilegio fiscale - «Solve et repete» -Esclusione « prima facie ». Per il principio del solve et repete condizione per la validità dell' opposizione contro una esecuzione fiscale è il pagamento del tributo e deve sussistere fin dall' inizio del giudizio, nè può essere adempiuta in corso del medesimo. Deve quindi dichiararsi improponibile 1’ opposizione avanzata davanti al pretore, prima del pagamento del tributo, qualora, essendosi questo dichiarato incompetente, il tributo sia stato pagato prima della proposizione del giudizio davanti al tribunale come giudice di primo grado. Dall’ osservanza del solve et repete è esonerato il terzo quando si ricavi, prima facie, dagli atti del giudizio, che il diritto dell* esattore non sia assistito da privilegio che garantisca la riscossione del tributo. Tale privilegio sussiste quando l’esattore proceda a pignoramento nella casa rispettivamente di una affine in secondo grado e della moglie del debitore che con essa coabiti. Cass. S. U., 12 gennaio 1942, est. Carboni, Valente c. Esatt. Sulmona. 67. - Esazione - Intestatario del suolo parzialmente proprietario - Terzo possessore -Privilegio fiscale - Condominio. L’art. 43, II cpv. della legge di riscossione, non può applicarsi quando non si tratti di acquisto derivativo, per essere sempre esistito un vincolo diretto di titolarietà del dominio tra il fondo colpito dal tributo e il debitore d’imposta.^ Se quindi, a causa di errore catastale, il tributo di un determinato anno sia intestato totalmente a persona non interamente proprietaria di un fondò, qualora in prosieguo di tempo si proceda esecutivamente contro la stessa per il mancato pagamento del tributo relativo sia alla parte di fondo di sua spettanza che a quello attribuitole per errore, i veri proprietari della parte di fondo intestata per errore catastale alla debitrice esecutata, i quali non abbiano mai pagato il tributo di quell’anno, non possono invocare a loro difesa il privilegio fiscale di cui al citato art. 43 della legge di riscossione, qualora si tratti di anno antecedente a quelli previsti da tale articolo e di conseguenza il delibera-mento delle particelle censuarie di loro spettanza dovrà ritenersi valido. Cass. I civ„ 12 gennaio 1942, est. Pellegrini. Incalcaterra c. Trinceri.. VII. - DIRITTO PENALE FINANZIARIO 68. - Intendente di finanza - Ordinanza - Opposizione - Appello - Termine- Anche i giudizi riguardanti le oppqsizioui .alle ordinanze...intendentizie, emesse in base alla legge 7-1-1929, n. 4 debbono considerarsi esecutivi, come è stato ritenuto per quelli rMBWBBti l’opposizione all’ ingiunzione, di cui alla legge 14_IV- 1910, n. 639, ricorrendo identità di caratteri e di ragioni. Il termine per 1’ appello è, di conseguenza, quello ridotto di 15 giorni stabilito dall’art. 656 c. p. c. A. Ancona, 12 marzo 1941, Vidoni c. Finanza. Direttore Responsabile : Prof. BENVENUTO GRIZIOTTI Pavia — Prem. Tipografia Succ. Prat. Fusi - Via L. Spallanzani, 11 — 1942 1 0 8 0 8 11