63 Giulia, nati rispettivamente a 10-4 1910, 17-11-19 e 24-4-1915, conviventi con la madre B. A., tuttora vivente, a Roma. Dagli atti non risulta, se e quali provvedimenti furono emessi dal Collegio, dopo il provvedimento Presidenziale in data 23 7-1921 sulle rispettive istanze di separazione personale proposte dai coniugi A. L. M. all’ Autorità Giudiziaria di Napoli. La Commissione non ha potere di sindacato sul provvedimento indicato dal-1’ Autorità Giudiziaria, da cui peraltro traspare chiare il concetto del Magistrato di appello, in riforma del provvedimento di prima istanza, non allegato agli atti, e perciò non si conoscono le ragioni giuridiche, che motivarono il diniego della omologazione della decisione del Giudice tutelare, e cioè la Corte di Appello di * * * 4 5 le frodi sarebbero date dall’affiliazione di minori con simulazione del rapporto di filiazione naturale, allo scopo di annoverare i minori cosi affiliati nel numero dei figli a carico' (e basterebbe l’affiliazione di un solo minore da parte di chi già ha a carico sei figli per ottenere l’esenzione). Invero le frodi sono possibili nel caso dell’ affiliazione nella stessa guisa che sono possibili nel caso del riconoscimento del figlio naturale, che è pur espressamente previsto dalla legge d'esenzione (art. 3 della legge 1928). Non è qui pertanto da cercare un argomento decisivo contro la concessione del beneficio dell’esenzione. 4. - Nemmeno dal punto di vista della capacità contributiva del genitore ci sarebbero ostacoli all’estensione della norma d’esenzione. Al-l’affiiiante incombono infatti gli stessi obblighi derivanti dall’art. 147 c. c., che consistono nel mantenimento, istruzione ed educazione della prole e che incombono pure al genitore di prole legittima, legittimata o riconosciuta. Anzi, poiché normalmente si deve ritenere che l’affiliazione di adulterini porti alla costituzione di un gruppo famigliare distinto dalla famiglia legittima, come è anche avvenuto nella fattispecie in esame, si ha ragione di credere, almeno fino a che le circostanze lo consentono, che i carichi del genitore sono ancor maggiori, dovendo egli provvedere alle maggiori spese conseguenti alla separazione delle due famiglie. 5. - L’estensibilità della legge d’esenzione, poi, al caso dell’affiliazione di figli naturali, riconoscibili o non riconoscibili, non contrasterebbe, mi sembra, con la moderna coscienza sociale, che si è orientata, colla più recente legislazione, verso un trattamento di sempre maggior favore della prole naturale, sia essa riconoscibile o irriconoscibile. È vero, peraltro, che l’affiliazione non porta alla costituzione di uno stato famigliare per cui si possa dire che la posizione del genitore rispetto ai figli sia identica a quella derivante dal riconoscimento, fondata su rapporti parentali. Tuttavia, secondo la relazione del Ministro Guardasigilli al Re Imperatore, 1’ affiliazione attribuisce al minore « una posizione quasi analoga a quella di figlio », che può assumere il cognome dell’affiliante, e all’affinante il dovere morale di trattarlo e di educarlo come tale; dovere morale che è anche dovere giuridico, avendo l’affiliante gli stessi obblighi dell’art. 147 c. c. L’affiliante deve inoltre disciplinare l’esercizio della