97 indagini consentite dalla legge e regolarmente autorizzate, non avendo usato per detto possesso mezzi di cui non poteva avvalersi. Nella specie, la perquisizione operata in casa del contribuente fu regolarmente autorizzata dall’autorità giudiziaria, in base alle leggi tributarie che ammettevano la perquisizione stessa ; e non può dirsi che la perquisizione aveva lo scopo di venire in possesso della scrittura privata e l’invocazione delle altre leggi sia stata pretestuosa. 8. - Concludendo, a mio avviso la Finanza non può impossessarsi •di atti esclusivamente al fine di sottoporli a registrazione. La registrazione d’ ufficio può effettuarsi solo nei casi in cui tale impossessamento sia debitamente autorizzato, cosa che in pratica si verificherà qualora la Finanza, nelle sue indagini (espressamente consentite) per l’accertamento di contravvenzioni tributarie ad es, ai fini delle imposte di bollo e sull entrata, si sarà impossessata di atti non in regola con le suddette imposte : e trovi che tali atti, venuti cosi in suo possesso, siano anche soggetti alla imposta di registro. Giustamente perciò il Pekelis (*) ha affermato che il possesso legittimo dell’atto è un presupposto per la registrazione e non questa una ragione d’impossessamento. Secondo l’esatta interpretazione dell’ art. 1 del decreto del 1985 sembrano quindi doversi ravvisare due distinti casi in cui l’Amministrazione può procedere a registrazione : 1) qualora abbia il possesso degli atti ; 2) qualora gli atti siano depositati presso pubblici uffici od archivi. Prescindendo dalle ipotesi degli articoli 118 seg. e 132 seg. legge di registro, per i quali già precedentemente al decreto del 1935 l’Amministrazione poteva procedere a registrazione degli atti depositati nelle forme previste da quelle norme, costituendo il deposito caso di « conoscenza legale », appare logico che, in mancanza di espliciti poteri d’indagine, l’Amministrazione possa registrare solo gli atti di cui venga ad avere il « possesso legittimo ». Infatti, a mio avviso, col decreto 26 settembre 1935, n. 1749, all. A, non si è affatto ammessa anche nel campo delle imposte di registro P iniziativa d’ufficio, ma si è semplicemente contemplato, col « possesso legittimo », un altro caso di « conoscenza legale» di atti da registrare. LUIGI REGAZZI Assistente di Se. d. Fin. e Dir. Fin. nell’ Istituto Univ. di Eeon. e Comm. di Venezia (4) Pekeus, Appunti sulla registrazione coattiva. In Foro Italiano, 1936, IV, pag. 319.