72 conto del contenuto negoziale di esso e, s’ intende, di tutto quel contenuto ; ma il detto contenuto, per quanti sforzi sottili si facciano, non autorizzava la percezione immediata di una tassa proporzionale, commisurata al valore che veniva attribuito alla duplice convenzione della cessione e della locazione. Entrambi i negozia giuridici, consacrati nella lettera, apparivano sottoposti a condizione sospensiva. Mi è parsa questa la migliore impostazione del problema che sto per trattare, che è quello di determinare i limiti dell’efficacia vincolante del-1> atto scritto nell’ accertamento dell’ imposta di registro. 2. - Se ora si considera l’atto scritto agli effetti della registrazione, ^si deduce, per la natura stessa del procedimento della registrazione, che esso ha efficacia vincolante l’attività del funzionario dello Stato, il quale deve registrare l’atto esattamente secondo il suo contenuto, entro un termine massimo di 3 giorni (art. 88 L. E.). Se l’atto scritto viene considerato agli effetti dell’ accertamento della tassa fissa, si deve giungere a identica conclusione, la quale ci è imposta da due ordini di considerazioni. Il primo che la tassa fissa ha natura di corrispettivo o di controprestazione del servizio speciale e individualizzabile della registrazione e perciò, se la registrazione deve avvenire sulla base dell’ esatto contenuto dell atto scritto, 1’ accertamento della tassa fissa corrispondente non può essere fatto che sulla base del contenuto del documento stesso. Il secondo ordine di considerazioni deriva dall’esame del sistema della legge : la quale colpisce colla tassa fissa soltanto dei rapporti che risultano da atti scritti (art. 4 ult. comma L. E.) e perciò questo tributo risulta applicabile soltanto quando vi sono delle scritture da registrare ; (’) e colpisce colla sola tassa fissa i rapporti che risultano da atti scritti certificativi e ricognitivi, quei rapporti cioè che non implicano alcun movimento di valori e alcuna capacità contributiva e pertanto non possono avere per la Finanza altro interesse che quello derivante dall’esame del contenuto dell’atto scritto. Da quanto precede si può dedurre un’ interessante conseguenza. La distinzione fra tassa fissa e tassa graduale, proporzionale e progressiva di registro è stata fatta alla luce dei criteri generali idonei a distinguere la tassa, come categoria generale di tributi, dall’imposta pure considerata come categoria generale (2). Io aggiungerei un elemento distintivo specifico della tassa fissa di registro, che è dato da ciò: che in essa l’accertamento dell’firn e 1 (1) Nel concetto di scritture o di atti scritti da registrare si devono intendere compresi non soltanto gli atti scritti che fanno parte di un determinato atto giuridico, ma anche le denuncie di atti verbali, le quali si presentano come atti scritti ai fini della registrazione. La denuncia ha qualità di atto, a questo fine. (2) Questa distinzione, non mai ben chiara fra gli studiosi della legge di registro è stata tracciata con chiarezza dal Griziotti, Principi di politica diritto e 'scienza delle Finanze, Padova, 1929; Id., Primi elementi di Scienza delle Finanze, Milano, 1940, 53, 66, 136 e seguita da JARACH D„ Principi per l applicazione delle tasse di registro, Padova, 1937, 14 s., 23 s.