GIURISPRUDENZA COMMISSIONE CENTRALE, Sez. Un., 12 novembre 1941, n. 53296. Imposta complementare - Accertamento redditi " una tantum „ - Suppone la realità del tributo - Deroga al principio della stabilità dell’accertamento - Nullità dell’accertamento. È incompatibile col carattere personale dell'imposta complementare Vaccertamento dei redditi una tantum, poiché determinandosi questi obbiettivamente rispetto alla fonte di produzione con riferimento ai sìngoli anni di produzione, presuppone la realità del tributo (’). Soltanto se derivino da una attività per sua natura ricorrente e suscettibile di ripetizione, i redditi una tantum, prodotti nell' anno base, possono costituire elementi di valutazione del reddito continuativo accertabile per il periodo di stabilità fissato dalla legge (2). L’accertamento una tantum, incidendo direttamente e immediatamente sulle attività perseguibili all’ atto della produzione, contrasta con le norme di tecnica tributaria stabilite per la valutazione del reddito complessivo per l’imposta complementare (3). (Omissis). Agli effetti dell’imposta complementare dal Io gennaio 1925 fu accertato a carico del ricorrente il reddito di lire 15.800, giusta concordato 11 giugno 1926 contenente una riserva « di eventuale accertamento suppletivo, anche in riguardo alla maggiore penale, per i redditi non compresi nella scheda di dichiarazione che venissero in seguito a conoscenza della Finanza ». In applicazione di questa ultima clausola, l’ufficio delle imposte, in data 27 dicembre 1927, notificò al detto contribuente due accertamenti suppletivi per il 1926 e il 1927, determinando il reddito di tali anni rispettivamente in lire 320.000 e lire 140.000 sulla base di proventi realizzati per lavori di appalto. Su ricorso del contri- (1-3) Stabilirà ed unicità dell’ accertamento dei redditi « una tantum » nell' imposta complementare. 1.-11 problema più interessante affrontato dalla decisione che si annota riguarda la delimitazione della fattispecie imponibile dell’ imposta complementare. Qualsiasi reddito costituisce fatto imponibile o solo i redditi che presentano certi caratteri di continuità ? Il supremo consesso amministrativo in pronuncie seguitesi a distanza di tempo ha accolto successivamente le diverse opinioni. Una prima volta affermò che « non è il reddito singolo che costituisce la base dell’imposta complementare ma quel complesso di cespiti i quali, rinnovandosi continuali - 4