54 Intento che contestava la legittimità delle due tassazioni suppletive per violazione dell’art. 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, la commissione mandamentale confermò l’operato dell’ufficio con decisione 5 dicembre 1928, che divenne definitiva per mancato appello alla commissione provinciale. Con successivo avviso, notificato il 1° dicembre 1930, l’ufficio accertò una tantum, sempre per la stessa causale di cui sopra ed in base a dichiarazioni presentate dal contribuente, il reddito di lire 207.494 per il 1928, quello di lire 274.307 per il 1929 e quello di lire 109.423 per il 1930, mentre con altri due avvisi, notificati il 2 dicembre 1931, elevava il reddito del 1929 a lire 325.000 e quello del 1930 a lire 184.000, somma a sua volta rettificata in lire 240.000 con un quarto ed ultimo avviso di accertamento notificato il 30 dicembre 1932. La commissione di prima istanza, nuovamente adita dal contribuente per violazione delle norme fondamentali sull'imposta complementare ed in particolare dell'art. 10 del regio decreto 12 agosto 1927, n. 1463, che sospese la facoltà di revisione per il triennio 1928-30, con decisione 24 aprile 1933, ritenne non applicabile nella specie quest’ultima disposizione, perchè il reddito del precedente mente, concorrono a determinare il grado di agiatezza di ciascun cittadino... Ora è evidente che tale stato di agiatezza non può essere determinato sulla base di un reddito eventuale che siasi prodotto una volta tanto, il quale se può talvolta determinare un repentino mutamento nelle condizioni economiche di una persona o di una famiglia, non ha però in se il carattere della rinnovabilità, il che è condizione essenziale perche possa presumersi la continuità dello stato creato dal sopravvenire del cespite di carattere straordinario... Ciò vale ben inteso per i redditi che siano il prodotto di una singola operazione, ma non per quelli che pur essendo accertabili una volta tanto siano però il prodotto dell’ esercizio continuativo di una professione, di una industria o di un commercio... » (’). Riesaminando il problema a quasi dieci anni di distanza, la Commissione Centrale ritenne nel 1938 che 1’ elemento della continuità del reddito richiesto dalla prima decisione doveva essere inteso « come elemento temperativo dell assolutezza del principio di legge che, altrimenti, tenuto conto dell obbligo della stabilità dell’accertamento per un periodo che prima era di tre anni, avrebbe portato a conseguenze illogiche ed oltremodo gravose sia per la finanza che per il contribuente ». Venuta meno per effetto del r. d. 1. 29 luglio 1933 n. 1027 la stabilità triennale degli accertamenti e sostituita dalla loro rinnovabilità annuale, vien meno « anche la ragione di richiedere quella continuità nello stato di agiatezza del contribuente, che prima era invece indispensabile ». La decisione afferma 1" imponibilità in complementare dei proventi occasionali (2). La terza decisione e quella che si an- (!) C. C. Dee. n. 101735 dell’11 dicembre 1929 (in Riv. Leg. Fise. 1930, p. 622). Oli insegnamenti della decisione vennero accettati dall’Amministrazione' finanziaria, che ne propose l'applicazione agli uffici dipendenti con norma e n. 66 Boll. Uff. Imp. 1930. . i»j C. C. Sez. Un. 6 aprile 1938 n. 5399, in questa Riv. 1939, II, pag. 31 s-Vedi ivi la nota critica di Steve, Redditi occasionali e imposta complementare.