■50 La delibera di concessione di un prestito obbligazionario alle banche non dà luogo a imposta di obbligo essendo il prestito soggetto a tassa di surrogazione. E’ invece soggetta alla imposta di obbligo la provvigione concessa dall’ente alle banche sull'ammontare del prestito. Ed è, infine, soggetta a detta imposta l’apertura di credito, mediante conto corrente, fatta dalle banche all'ente, del-1 ammontare del prestito obbligazionario. Comm. c., 20 gennaio 1941, n. 35705 (Riv. leg. fise., 999). 55. - Registro - Stima - Annullamento - Onere delle spese. Le spese della stima annullata per alcuna delle violazioni previste dall'art. 38 legge del registro, dovranno essere sopportate da quella delle parti che risulterà soccombente nella nuova stima, secondo il criterio indicato dall’art. 42. A. Bari, 24 febbraio 1941, Finanza c. Basile. 56. - Imposta registro - Accertamento valore - Offerta aumento non accettata - Notifica accertamento - Valutazione definitiva - Effetti. Per valore validamente dichiarato, sia per 1’eventuale applicazione della penalità di insufficiente valutazione, sia per la commisurazione dell’imposta di trasferimento si deve intendere quello risultante dall'atto di trapasso e quello risultante da aumenti di valore fatti dopo la notifica dell' avviso di accertamento. Tutti gli atti precedenti alla notifica dell'avviso di accertamento di valore costituiscono atti preparatori che, salvo il caso di concordato, non impegnano nè l’Amministrazione nè il contribuente. Comm. c., 16 marzo 1941, n. 34032 (Riv. leg. fise., 905). 57. - Tributi In genere - Sentenza che dichiara non dovuta l'Imposta - Azione di risarcimento contro la finanza - Inammissibilità. Nella materia tributaria sono improponibili azioni di risarcimento danni contro 1’ amministrazione finanziaria, non potendo 1’ amministrazione essere tenuta che alla restituzione della imposta, cogli interessi dal passaggio in giudicato della sentenza, che abbia dichiarato 1’ imposta non dovuta. A. Napoli, 28 marzo 1941, Finanza c. Monalito e Guarrera. 58. - Imposte In genere - Audizione personale del contribuente - Omissione. La nullità della decisione definitiva di 1 grado, per mancata audizione del contribuente, non è sanabile con 1’ audizione dello stesso avanti la commissione provinciale, quando si sia eccepita la conseguente privazione del 1 grado di giurisdizione, anche se la parte sia stata intesa, dalla commissione di 1 grado, prima dell’ emanazione della decisione interlocutoria che disponeva mezzi istruttori. Comm. c., 7 giugno 1940, n. 27747 (Riv. leg. fise., 1941, 925). 59. - Momento a cui si riferisce l’imposizione - Autorità giudiziaria - Competenza - Limiti. L’imposta di r. in, colpisce il reddito nel momento in cui lo stesso si realizza e una volta denunciati i fatti indici produttori dell’utile, al tempo in cui l’operazione si compiva, l’ufficio finanziario ha adempiuto all’obbligo di dimostrare la esistenza del reddito tassato, mentre gli eventi successivi, quale la perdita di valore delle azioni costituenti la controprestazione delle cose cedute sul mercato borsistico, non possono manifestare influenza alcuna. Esaurito V iter della contestazione innanzi le commissioni amministrative, con T affermazione di esistenza e la determinazione quantitativa del reddito, occorre il disconoscimento, per ragioni di diritto ovvero di fatto, della pretesa erariale, sorge in pieno, salvo le limitazioni in ordine all'estimazione semplice, la competenza dell'autorità giudiziaria, la quale non esamina la sola legittimità della decisione amministrativa, ma ne controlla e rivede lo intrinseco, determinando in modo definitivo 1 'an ed il quantum dell’accertamento fiscale. A. Bari, 9 giugno 1941, Lettis c. Finanza.