96 ben può sottoporre detto atto a tassa e sopratassa, ai sensi dell’Art. 1 all. A del E. D. L. n. 1749 del 1935. Invero, quel che è precluso all’Amministrazione è l’indagine diretta a conseguire il possesso dell’ atto da registrarsi : ed è da escludere anche che tale indagine possa farsi sotto il pretesto di violazione di altre leggi tributarie che consentono l’indagine, Ma non può negarsi all’Amministrazione di avvalersi del diritto sancito dal E. decreto legge del 1935 quando viene in possesso degli atti in occasione di Dall’ articolo si può ricavare un argomento decisivo per negare più larghi poteri di indagine. Prendiamo in esame le norme della legge di bollo e della legge dell’imposta sull’entrata corrispondenti all’art. 134 legge di registro. Gli articoli 47 e 50 della legge di bollo affermano che i funzionari dell’ Amministrazione possono procedere ad indagini genericamente presso « tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati » e autorizzano anche la « visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata filigranata, di bolli e di marche falsificate o di strumenti atti alla falsificazione ». Nei riguardi dell’imposta sull’entrata, l’art. 49 della relativa legge dice che: « in caso di gravi indizi di violazione alle disposizioni del presente decreto, gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo della R. Guardia di Finanza ed i funzionari dell’ Amministrazione delle Finanze di cui ai numeri 1 e 3 del precedente articolo 48, possono eseguire perquisizioni domiciliari con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria». Lo stesso articolo al capoverso dispone poi che in caso di ripetute o gravi violazioni o in altri casi previsti, il Ministero delle Finanze può disporre un controllo permanente anche per più giorni. Come risulta dai casi esaminati, il legislatore, ogni qual volta ha voluto attribuire poteri di indagine alla Finanza, l’ha fatto con norme esplicite. Se norme analoghe mancano nella legge di registro, nulla autorizza a ritenere trattarsi di un caso in cui il legislatore « minus dixit quatn voluit »; si deve anzi ritenere trattarsi di una deliberata limitazione, se, nonostante fosse stata notata dalla dottrina e dalla giurisprudenza (’) rispetto alle prime leggi organiche tale differenza di poteri tra le tasse di bollo e quelle di registro, la norma in questione non è stata modificata o completata nelle numerose leggi successive. (*) (*) Vedi ad esempio : Banca di Torino e ditta Colla contro Finanze, Corte d’Appello di Milano, 13-12-1892: « Ed è del pari incontestabile che la legge di registro non contiene disposizioni che diano facoltà agli agenti demaniali di verificare per gli scopi da essa prefiuiti, le carte esistenti in un privato archivio, com’è loro permesso nei riguardi del bollo dall’art. 52 della legge relativa rispetto agli archivi delle persone ivi specificatamente indicate; le ispezioni e ricerche eseguibili dagli ufficiali del registro sono indicate e regolate dagli articoli 115 e successivi di essa legge e riflettono unicamente gli archivi dei pubblici funzionari ed altri aventi carattere ufficiale ». In Foro Italiano, 1893, pag. 44.