94 della sua funzione trovano un limite nei diritti civici dei cittadini ; diritti che non possono essere menomati nè per analogia nè per deduzione, ma che possono patire una limitazione soltanto da una norma di legge che tale limitazione esplicitamente imponga e determini nel superiore interesse della collettività. La legge sul registro — a differenza di altre leggi tributarie — non conferisca all’ Amministrazione facoltà di disporre ispezioni e perquisizioni per venire in possesso di atti che avrebbero dovuto essere registrati e non lo furono ; e, nel La questione si può forse risolvere notando che 1’ art. 5 della legge di conversione 28 maggio 1936, n. 1027, dice che: «le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle scritture private non autenticate di data non anteriore al 1 gennaio 1934 ». Se il D. L. del 1935 contenesse norma interpretativa, il suo effetto risalirebbe alla data di entrata in vigore della norma interpretata. Dato che invece l’art. 5 dispone che il decreto si applica anche alle scritture private non autenticate, ma solo a partire dalla data del Io gennaio 1934, si deve ritenere trattarsi di norma innovativa contenente un’espressa deroga parziale al principio dell’irretroattività. Come anche la Commissione Centrale delle imposte sia giunta a tale conclusione, risulta in modo evidente dalla prima delle decisioni riportate. 6. - Ma la questione più importante cui ha dato luogo il D, L. del 1935 riguarda i poteri di indagine da esso concessi alla Finanza. Anche in questo caso nessun elemento convincente offrono le interpretazioni ufficiose. Se infatti nelle istruzioni ministeriali del 10 ottobre 1935 si afferma la registrabilità d’ufficio di tutti gli atti non in regola che l’Amministrazione possa « rinvenire in occasione » di ricerche, indagini ed ispezioni tributarie, col che si presuppone un’ ampia libertà di indagine e di regi-gistrazione d’ ufficio, nella relazione alla Camera per la conversione in legge del Decreto si dice che deve « escludersi del tutto una indagine direttamente rivolta alla riceroa di atti non registrati » e che « i funzionari dei competenti corpi ed uffici avranno il diritto di ritenere l’atto e procedere alla registrazione d’ufficio di esso, qualora ne vengano in possesso in occasione delle consuete indagini espletate agli effetti della legge di bollo e di scambio, ovvero in relazione ad altri rapporti con l’Amministrazione finanziaria ». La questione deve essere esaminata più a fondo. Poiché 1’ art. 1 del decreto del 1935 non specifica il modo nel quale la Finanza può venire in possesso degli atti, l’Amministrazione sostiene di poter impossessarsi di qualsiasi atto non registrato rinvenuto durante indagini dirette ad accertare violazioni in rapporto ad altri tributi, le cui norme autorizzano indagini presso i privati. Cosi, ad esempio, nella circolare 142 del 1936 diramata dall’Associazione delle Società per azioni, si ricorda che nelle istruzioni riservate dirette al Comando generale della R. Guardia di Finanza, il Ministero delle Finanze ha tra l’altro affermato che se «... avvenga che in occasione di ricerche effettuate in base ai