58 corrono a determinare la capacità contributiva del soggetto per il periodo al quale l’accertamento stesso si riferisce. Anzi è da notare che questo fenomeno, evidentissimo e costante in regime di accertamento annuale, ha manifestazioni più rare ma non meno evidenti rispetto agli accertamenti triennali o biennali anteriori al 1° gennaio 1936 perchè, secondo un criterio logico desunto dallo spirito della legge ma non sempre praticato dagli uffici, anche nel reddito-base di tali accertamenti Venivano compresi i proventi una tantum, che si fossero prodotti nel corrispondente periodo normativo con la sola limitazione che essi derivassero da una attività per sua natura suscettibile di ripetizione (es. curatele fallimentari, lavori di appalto, ecc.), restando così esclusi quelli che fossero manifestazioni di un’attività semplicemente sporadica e non ricorrente. Ma nel caso in esame non si tratta di proventi una tantum che siano entrati a far parte, quali coefficienti di valutazione, del reddito globale dell’anno di commisurazione, bensì di redditi saltuari accertati direttamente, in concorso con altri redditi di carattere continuativo, con riferimento ai singoli anni di produzione, cioè con un criterio di realità che è in perfetta antitesi col concetto informatore della legge sull’ imposta complementare. Quindi, per questo solo fatto, a prescindere da altre non meno gravi violazioni, si determina una situazione antigiuridica che è assolutamente insostenibile di fronte al sistema di detta legge, in quanto si smarrisce la nozione di quella che, normali. Per rapidità e semplicità di accertamento, le fattispeci continuative sono spesso assistite dalla presunzione del loro ripetersi nei successivi periodi d’imposta con la stessa intensità. Questo significa che procedutosi all’accertamento del verificarsi del fatto imponibile rispetto ad un periodo d’imposta e misurata l’intensità della base imponibile per quel periodo, la legge tende a considerare come probabile il ripetersi degli stessi elementi qualitativi e quantitativi anche nei periodi successivi. Le presunzioni fissate dalla legge in relazione alle situazioni in cui si danno fattispeci continuative investono due distinti elementi : a) il ripetersi del fatto imponibile (ad es. che una attività produttiva di reddito continua a presentarsi); b) il ripetersi degli elementi, cui l’imposta si commisura (base imponibile), con la stessa intensità di quella accertata nel periodo iniziale (ad es. che il reddito continua ad essere dello stesso ammontare prima accertato). Solo il primo elemento riguarda la presunzione del ripetersi del fatto determinante il sorgere dell’ obbligo d’imposta : il secondo interessa invece la presunzione del ripetersi della base imponibile con immutati caratteri. La presunzione del ripetersi della fattispecie del tributo è sempre una presunzione semplice, perchè nessuna necessità di ordine amministrativo o nessuna opportunità tecnica può essere tanto forte da escludere la rilevanza giuridica della cessazione del fatto imponibile. La presunzione del ripetersi del fatto imponibile può essere superata dalla dimostrazione della cessazione del fatto : anzi, a rigor di termini, la legge non richiede neppure che il soggetto oifra la piena prova della cessazione della fattispecie tributaria. È sufficiente che il soggetto faccia conoscere all’Amministrazione nei termini e nelle forme previste dalla legge (per lo più con una dichiarazione) la estinzione del fatto imponibile (ad es. per la distruzione del fondo o della cosa o per la cessazione dell’ industria