207 In tale ipotesi il creditore istante non è tenuto a dare la prova della denunzia di successione, giacché l'imposta colpisce l'ammontare dell’attivo al netto dei debiti ereditari, e l'obbligo di denunzia spetta solo agli eredi e legatari, non ai creditori del de cuius. Cass., Ili civ., 25 giugno 1942, est. Camboni, Durandi c. Barrano. 199. - Imposta successione - Legato modale a favore di corpo morale - Conseguimento di fatto - Autorizzazióne - Condizione sospensiva - Pagamento imposta da parte dell’erede - Rimborso - Limiti - Danni - Inammissibilità. Il legato gravato dell'onere della cura di una chiesa è modale, non già sottoposto a condizione sospensiva, anche quando l’inadempimento possa portare alla decadenza. In conseguenza la Finanza può esigere immediatamente la imposta di successione sul legato. Il legato in favore di un corpo morale non è efficace senza la prescritta autorizzazione governativa a conseguirlo; ma la mancata preventiva autorizzazione non induce nullità, perchè, se anche sopravvenuta dopo il conseguimento del legato, ha efficacia di ratifica del!" atto che, in via meramente provvisoria, era stato compiuto dall’ente; detto atto è valido, sebbene inefficace fino a che non sia intervenuta I’ autorizzazione che costituisce condizione sospensiva. Se la Finanza in pendenza dell’autorizzazione anziché tenere sospesa Firn posta dovuta dal legatario l’abbia percepita dall’erede, questi ha diritto al rimborso: non già dell’intera imposta, ma soltanto della differenza fra la imposta pagata e quella che sarebbe stata dovuta se il legato fosse entrato nel patrimonio di esso erede. L’Amministrazione non risponde di danni per il fatto che l’erede abbia dovuto pagare, in forza del solve et vegete, l’imposta dovuta sul legato devoluto ad un corpo morale, imposta che avrebbe dovuto rimanere sospesa fino all’ autorizzazione governativa. Cass., 1 civ., 11 luglio 1942, est. De Feo ; Battistini c. Finanze e Istituto Dame Catechiste. (Riv. leg. Use., 583 con nota). Ili - TRIBUTI SPECIALI E TASSE 200. - Bollo - Appello irregolare - Regolarizzazione - Effetti « ex tunc »' L’atto di appello non regolarmente bollato conserva la sua efficacia anche quando la sua regolarizzazione avvenga dopo scaduto il termine perentorio per appellare avendo, la regolarizzazione, effetto ex tunc. Cass., 1 civ., 23 maggio 1942, est. Colagrcsso ; Risso c. Giannino. 201. - Bollo - Proiezioni pubblicitarie - Abbonamento obbligatorio - Riserva di proiettare su di un numero limitato di schermi, fra più schermi dichiarati - Tassa applicabile sul maggior numero di schermi a disposizione. Non è applicabile il solve et repete quando la Finanza, anziché servirsi del privilegio della ingiunzione coattiva, chiede al Giudice la dichiarazione del proprio diritto. L’atto di abbonamento, per cui il contribuente dichiara quanti sono gli schermi cinematografici sui quali intende fare la pubblicità e il Fisco stabilisce la corrispondente tassa mensilmente dovuta, non è un concordato fiscale, nel quale soltanto la determinazione del valore imponibile è la risultante di un accordo, ma è un atto di liquidazione dell’imposta sulle contestuali affermazioni del contribuente. Alla Finanza spetta, perciò, la facoltà di revisione della liquidazione (se non risponda a legge) perchè su di questa nessun vincolo ha potuto formarsi. Dichiarato, con 1’ atto di abbonamento, che la proiezione pubblicitaria sarà effettuata su di un numero limitato di schermi, da scegliersi fra un maggior numero di schermi determinati, la tassa di bollo, in abbonamento obbligatorio, è dovuta sul maggior numero degli schermi a disposizione. Cass., 1 civ., 1 agosto 1942, est. Pellegrini ; Soc. Insegne luminose e pubblicità Silep c. Finanza.