90 queste sorse nel 1935 ed il diritto della Finanza di procedere alla registrazione di ufficio fu stabilito al 20 aprile 1936, termine entro il quale i contribuenti potevano chiedere la registrazione senza aggravio di sopratasse e penali. È pacifico, quindi, che quando la scrittura privata fu registrata, 16 marzo 1934, il contribuente non aveva obbligo di farla registrare. Nè ritiene il Collegio che tale obbligo e sorto per effetto della legge del 1936, dato che la scrittura privata di promessa di vendita era stata assorbita e superata dall’atto pubblico di vendita, del quale la scrittura non costituì che un preliminare. In vero non bisogna dimenticare che le leggi con effetto retroattivo sono di stretta interpretazione, ed in mancanza di esplicita e specifica disposizione deve escludersi l’effetto retroattivo della legge. Nella specie, coordinando la data fissata con l’entrata in vigore della legge, 20 aprile 1936, con l’altra data del 1° Gennaio 1934, deve ritenersi che l’obbligo della registrazione ed il corrispondente diritto della Finanza a procedere alla re- * 2 In questi oasi, per quanto 1’ attività imposta al soggetto passivo non sia spontanea, si suole parlare di accertamento promosso ad « iniziativa privata ». 2) Il secondo sistema che permette alla P. A. di venire a conoscenza della nascita di un’obbligazione tributaria è quella dell’« iniziativa d’ufficio ». In questo .1’ Amministrazione procede direttamente e raggiunge il suo scopo mediante modi che possono variare da imposta a imposta. Tale sistema è previsto, oltre che per alcune imposte, per cui è 1’ unico modo d’accertamento possibile (come ad esempio per l’imposta fondiaria, o per l’imposta di R. M. riscossa col sistema di ritenuta diretta), per tutte le imposte, per cui la legge ha previsto l’accertamento promosso per « iniziativa privata », nei casi in cui i soggetti passivi non abbiano ottemperato alle obbligazioni di fare. Per le imposte di registro vige il sistema dell’ « iniziativa privata » ; ma, contrariamente alle altre imposte, nei casi in cui questa manchi, almeno fino all’entrata in vigore del D. L. 26 settembre 1935, n. 1749, all. A, di regola l’Amministrazione non può supplirvi con 1’ « iniziativa d’ufficio ». Infatti l’art. 73 della legge di registro dice che: « La registrazione si eseguisce presso gli uffici del registro sulla presentazione degli atti o sulla deiiuncia dei contratti verbali che, secondo le disposizioni della presente legge, sono soggetti alla formalità della registrazione ». Di tale articolo mi pare sia logica conseguenza l’affermare che, in materia di imposta di registro è regola l’iniziativa privata e, per converso, vi è divieto d’iniziativa d’ ufficio. Infatti nel concetto di « presentazione a registrazione dell’atto » o di « dichiarazione di contratto verbale » ai fini della registrazione, è implicita l’idea dell’assunzione dell’iniziativa da parte degli interessati. In quanto ai casi nei quali la registrazione ha luogo indipendentemente dalla presentazione dell’atto o della dichiarazione di contratto, risulta evidente che la legge stessa li ha considerati come casi eccezionali per il fatto che ha ritenuto necessario descriverli espressamente. Tale opinione, oltre ad essere stata seguita da diverse sentenze