49 di credito agrario, in sostituzione delle imposte sugli affari e di quella di r. m., rientrano nella competenza delle commissioni amministrative. Comm. c., 25 ottobre 1940, re. 31510 (Riv. leg. fise., 1942, 29). 50. - Registro - Imposte ipotecarie - Cooperativa - Acquisto di un fabbricato sede sociale - Imposta fissa di registro - Applicabilità - Trascrizione - Imposta normale. Il privilegio dell’imposta fissa è accordato dall’art. 65 della legge del registro agli atti compiuti dalle soc. coop. rette con i principi della mutualità e che si trovino in determinate condizioni, purché siano atti previsti dai rispettivi statuti. Tuttavia, l’acquisto da parte di una soc. coop. di un fabbricato, da adibire a sede della società, non esula dai fini della società, quantunque non esplicitamente previsto dallo statuto sociale. Deve pertanto applicarsi sull atto di compravendita l’imposta fissa di registro e la normale imposta di trascrizione non prevedendo, la legge ipotecaria, una analoga disposizione di privilegio. Comm. c., 29 novembre 1940, re. 33349 (Riv. leg. fise., 1941, 996). 51. - Imposte in genere - Commissione provinciale - Decisione definitiva - Omesso rinvio alla distrettuale per I* estimazione del reddito - Effetti - Ricorso incidentale - Rigetto ricorso principale - Ammissibilità - Decisioni amministrative - Giudicato - Limiti - Ricorso alla centrale per correzione motivazione - Inammissibilità. Dalla inosservanza della norma contenuta nell’art. 492 del codice di procedura civile, che dispone il rinvio al giudice di primo grado, non si può far discendere un vizio di nullità del procedimento, tanto più quando non sia stata fatta alcuna riserva da parte dell’ufficio o del contribuente. Il rigetto del ricorso principale, proposto in termine, non pregiudica il ricorso incidentale ammesso dall'art. 48 del r. d. 8 luglio 1937, u. 1516. Le decisioni delle commissioni amministrative, in materia di imposto dirette, fanno stato esclusivamente per il periodo cui si riferisce l’accertamento. Nanti la Centrale non è ammissibile il ricorso per la correzione di una motivazione che si ritenga errata, se non vi è interesse ad impugnare il dispositivo. Comm. c., 27 novembre 1940, re. 32974 (Riv. leg. fise., 1941, 1015). 52. - Ricchezza mobile - Società anonima - Incorporazione - Cessazione oggettiva -Sgravio - Decorrenza. La cessazione oggettiva del reddito di una società conferisce diritto allo sgravio dell’imposta dal giorno in cui essa si è verificata, nonostante che la società continui ad estere giuridicamente. Comm. c., 27 novembre 1940, re. 32982 (Riv. leg. fise., 1941, 1017). 53* - Registro - Pena pecuniaria per insufficiente dichiarazione di valore - Competenza a decidere. 11 giudice che si dichiari incompetente a conoscere di una determinata qui-stione non può, poi, entrare nel merito della questione stessa. Anche dopo l’entrata in vigore del r. d. 1. 7-VII1-1936, n. 1639, sulla riforma del contenzioso amministrativo, le commissioni amministrative sono ineompetenti a conoscere di qualsiasi questione circa l’interpretazione e l’applicazione delle norme riguardanti le sanzioni, che (come, nella specie, la pena pecuniaria per insufficiente dichiarazione di valore) debbono applicarsi dagli organi designati dalla 1. 7-1-1929, u. 4, competenti a decidere sulle relative opposizioni. Comm. c., 4 dicembre 1940, re. 33493 (Riv. leg. fise., 1941, 997). 54. - Registro - Deliberazioni enti pubblici - Quando siano vincolative - Assoggetta-bilità - Prestito obbligazionario - E' soggetto a imposta di negoziazione - Provvigione - Apertura conto corrente -»• Imposta d obbligo. Le deliberazioni di ente pubblico non sono soggette a registrazione se costituiscano soltanto atti preparatori. Vi sono, invece, soggette, quando, divenute perfette con le dovute approvazioni e pubblicazioni, vincolano ente e contraente-alla osservanza degli obblighi assunti.