93 La norma non distingue circa il modo come 1’ Amministrazione possa venire in possesso degli atti di cui trattasi e la Commissione Provinciale di Savona lia affermato il principio che 1’ Amministrazione possa, allo scopo di venire in possesso degli atti stessi, avvalersi di qualsiasi mezzo di indagine, comprese le perquisizioni domiciliari. Questo principo è errato. I mezzi di indagine di cui può avvalersi l’Amministrazione nell’espletamento * Il zione d’ufficio ; si deve però tener presente che tali circostanze costituiscono un termine di paragone, un minimum per l’assunzione di altre. Tutte le presunzioni possibili in tali ipotesi sono « praesumptionea iuris tantum » e perciò dovrebbero ammettere qualsiasi prova in contrario. Il legislatore ha però escluso la prova testimoniale, dato che la Finanza in sede di prova testimoniale si troverebbe in evidente stato di inferiorità. Con il D. L. 15 novembre 1937, n. 1924, allegato B, che estende ai contratti verbali di appalto e di concessione di pubblici servizi, alle cessioni verbali, totali o parziali, di essi ed ai contratti verbali di sub-appalto o di sub-concessione, l’obbligo della dichiarazione e del pagamento dell’imposta, si è stabilito un altro caso in cui la Finanza può procedere d’ufficio, purché vi siano atti scritti, fatti o altri elementi informativi adeguati che lascino presumere il negozio giuridico, salvo la prova contrarla sempre esclusa la testimoniale. 5. - Abbiamo visto come, nonostante la contraria tesi dell’Amministrazione, si era andata affermando nella dottrina e nella giurisprudenza la regola del divieto d’iniziativa d’ufficio e dell' inesistenza di un obbligo cogente alla registrazione delle scritture private. A modifica di tale stato di diritto, non poteva intervenire che il legislatore con una norma esplicita in proposito. Tale norma è stata da alcuni riscontrata nel D. L. 26 settembre 1935, n. 1749, allegato A, che, allo scopo di eliminare per sempre qualsiasi dubbio in materia, dispone che, in caso di trasgressione, si può procedere a registrazione d’ ufficio da parte dell’Amministrazione, « semprechè questa venga in possesso degli atti o gli atti medesimi siano depositati presso pubblici archivi o pubblici uffici ». Una delle prime questioni cui ha dato luogo tale norma, è quella riguardante la sua natura. Si tratta di norma innovativa o di norma interpretativa ? Dalie istruzioni ministeriali in data 10 ottobre 1935, emanate a chiarimento del decreto, risulterebbe trattarsi di norma interpretativa, dato che scopo del decreto sarebbe quello di « eliminare deviazioni di interpretazione di talune norme di legge » e di riconfermare 1’ obbligo incondizionato di registrare ogni scrittura privata, obbligo « che una recente giurisprudenza aveva ritenuto di escludere, prendendo le mosse dall’ art. 73 della legge del registro, il quale attiene più propriamente alle modalità occorrenti per la formalità ». Invece nelle relazioni per la conversione in legge del decreto in questione, presentate alla Camera ed al Senato, si insiste sul carattere innovativo del decreto stesso.