DELLA SOVRANITÀ’. 101 i dalie pene del fangue } anzi per folo i difetto di criiliana manfuetudine pro-I nuncia irregolari i giudici criminali, ancorché abbian giallamente condan-! nati alla morte i rei . Il ius dunque ? legislativo ripugna all’ efienza del Sacerdozio . Ma fe i canoni eccleiìailici iòno da’ fovrani approvati ? promulgati , e corredati di pene temporali , acquìile-ranno per la forza dell’ imperio la natura di leggi, e faranno tali nelle mani de’ magiilrati pubblici . I ■ r. ' Delle pene delle leggi . §. XIII. Ogni legge còlla di decreto, e pena . La legge lèrve ad indirizzar 1 uomo al ìlio fine \ ma per farlo lì richieggono due cofe : i che egli vegga i\ fine , ed i mezzi più acconcii : 2 che ri ila determinato con qualche motivo potente a raffrenare T appetito di ufcire della rettitudine . A fare il primo ferve d decreto della legge : il fecondo tienfi con la pena . §; XIV. Per poter meglio intendere ‘a fòrza delle pene , fi coniìderi che il cu°re dell’ uomo è compoilo di due Primitive ed efTenziali affezioni , amor e 3