94 *' L I B. II C À P. VII raderò alla comune diftruzione ? Per la qual cola anzi di chiamarle leggi, fon da dirli momentanei accedi di delirio. In fatti niuna tal legge fu mai di lunga vita . La legge è una medicina del corpo civile . E di qui è , che iè ella ripugna alla vera falute del corpo, non può durare ; perchè o fi rigetta per un vomito, o ammazza } e nell’una, e nell’ altra maniera finiice. Ma quando la legge è conforme agli internili pubblici, lìccome fon tutte quelle che durano tuttavia e rinforzaniì pel tempo, è figlia della legge naturale . Il dire perciò che non obbliga in cofcienza è, i rovefciare la legge di natura j 2 ro-vefciare la legge divina poiìtiva , infognando ella apertamente, qui poteftati refiflit , Dei ordinaticni refiflit ; e s. Pietro epift. 1 cap. 2 , obedite regi propter Deum : 3 è elTer nemico del proprio internile } non potendoci efier più repubblica, dove le perfone non fi tengano legate infieme pel vincolo delle leggi civili. §. V. Ma ecco qui una queftione .* dove fi pofiòno elleno fere delle migliori leggi, ne’ comizii popolari, o in un fenato di favii ? Tutte le leggi,