i5i * LIB. II CAP. Vili all’ immunità reale , ella dipende da' trattati delle due nazioni, e dalla lunga confuetudine : nè lì debbono i diritti de’ legati regolare altrimenti , che fu quello diritto delle genti. La Corte di Mofcovia non ha molto ordinò , che i fuoi miniilri nelle Corti foreftiere forièro fottomelTì a tutti i peli reali del paefe * ed obbligò i miniltri dell’ altre Corti rendenti ne’ fuoi Stati alla mede-lima legge . Ognuno è padrone nella fua cafa ; dunque quella legge non è che giu ila. Quanto alla pedonale è a diftinguerlì : fe il delitto è privato , fi vuol lafciar punire al proprio fovrano: ma fe è pubblico , come fe un mi-niftro llraniero macchinalFe contro al fovrano , nel.'a cui Corte rifiede, viene ad effer nemico dello Stato 5 e come tale merita di eifer trattato col diritto di guerra, che la natura dà a tutti i popoli liberi. CAPITOLO IX. De doveri de' Cittadini , e de ’ Magi firati . §• L I doveri di un cittadino fono o generali, o particolari . I generali fono