DELLA SOVRANITÀ’, m confermata da’facri canoni . S. Bernardo fcrivea per li facerdoti amminiilra-tori : quidquid de altari retines, prcete r fimplicem vicinai, & nudum vejìi-tum, tuum non ejl $ furtum ejl, rapina ejl , facrilegiurn ejl . Erano i canoni del concilio iv Cartagineiè, che fu confermato nel concilio di Trento. Su quello fondamento i migliori teologi hanno infegnato, che un beneficiato , il quale abbia di cafa fiua da poter vivere comodamente, non può tórre niente dal comune della Chiefa , cioè dalle rendite del benefizio, fenza edere un ladro . §. XL. Ma noi abbiamo dati alla parola Chiefa due altri fienii più particolari, de’ quali uno è particolariilimo , intendendo le fabbriche de’ templi } 1’ altro men particolare , intendendo i miniilri. E di qui è , che que’ beni, i quali per lor origine e fondazione erano di tutte tre quelle parti, cioè de’ miniilri , del popolo , e de’ templi, gli abbiamo ridotti ad effere quali che interamente de’ ioli miniilri , per una fallacia di diviiìone , ed a poco a poco fi è andato tanto avanti da infiegnare una dottrina aliena da tutti i canoni , Tom. IIL F