IO® LIB. II CAP. VII eflendo in tutti i regni criftiani il Sacerdozio una delle più cofpicue e favie parti della repubblica, vi hanno fenza dubbio quel medeiìmo diritto, che tutti gli altri cittadini . In Inghilterra tuttavia i Vefcovi hanno nella camera alta il lor diritto legislativo : e lo aveva in Francia tutto il Clero, mentre durò il coftume di non far leggi che ne’ co-mizii generali della nazione. Anche in Italia quando le leggi imperiali detta-vanlì nel piano di Roncaglia, i Veicovi vi avevano il primo porto . §. XII. La queftione dunque ii reftrin-ge : fe il Clero, ila ciafcuno nella fua diocefi ila unito ne’ concilii, porta erto folo dar leggi alla nazione. Tutti gli antichi concilii non han fatto che canoni cioè regole , le quali di per fe non hanno forza coattiva del corpo. La parola legge è imperiofa \ e perchè làppone giurifdizione temporale , e la forza della ipada da obbligare con le pene afflittive del corpo ; non può con-venire al Sacerdozio , il quale di per se non ha nè giurifdizione temporale, nè il jus gIcidìi. E di qui è nato, che la Chiefa collantemente ne’ fuoi giudizii lì è dichiarata Tempre effer lontana