ili LIB. II CAP. VII c cagione di mille mali nel rilafcia-mento della difciplina ; ed è , che i beneficiati fieno proprietarii , e liberi padroni de’ beni ecclefiaftici. §. XLI. Dunque il fovrano in qualità di fovrano, in qualità di cuftode della religione, in qualità di primo criftiano ha il diritto di obbligare gli ecclefiaftici all* ufo de’ canoni rifpetto a’ beni ecclefiaftici, cioè di farli fervire al ben del corpo . E perchè ogni regno criftiano è una Chiefa criftiana } in un bifogno di tutto il regno, come di pefte , di careftia , di guerra , ha il diritto di far fervire quelli beni per la falute dello Stato, cioè di tutta la Chiefa del fuo regno. CAPITOLO Vili. De diritti efierni deir imperio. §. I. J diritti efterni della fovranità fi poflòno ridurre, come è detto, a quelli tre : i diritto di guerra , e pace : 2 diritto di alleanza, o confederazioni: 3 diritto di ambafcerie . Noi affrettandoci all* efito di quello libretto faremo in quella parte breviflimi : ma inco-