DELLA SOVRANITÀ’. 119 dii canoni , e quali fieno i nuovi che fi vogliono introdurre : quanti templi, e dove lì fabbrichino : quanti, e quali beni, e da chi fi confacrino ,al facer-dozio . E trovando , che in qualcuna di quelle parti o fi manchi, o fi abbondi con difcapito della religione o della repubblica, o con inquietudine de’ popoli , con ingiuria de’ iiioi diritti, può e dee darvi de’ provvedimenti ne-ceflarii . Quello oltre che nalce daila natura ilefla dell’ imperio, fi conferma per 1’ ufo continuo, che ne han fatto tutti i fovrani criiliani e per l’autorità de’ concilii inedelìmi antichi, che f han riconolciuto . §. XXXVIII. Dunque le in quelle materie il facerdozio gode un’ immunità , fia perfonale fia reale, non è che un privilegio del fovrano , privilegio affai conveniente al pollo , privilegio rifpettabile : ma dove fe ne abufi , è fottomelTo alle cure dell’ imperio, a cui dee premere la falute dello Stato , e l’illibatezza della Religione, come uno de’ follegni della repubblica . Non debbono dunque gli ecclefiallici pretendere , che la maellà dell’ imperio non fi opponga a’ loro abufi. Quando l’im-