ii8 ’ LI B. ir CAP. VII quello appartiene di diritto divino ai facerdozio, eflendo in foftanza ipiri-tuale . Ma gli uomini, i quali fi con- ; facrano al facerdozio, i beni che fi ila-bilifcono per lo lor foftegno, tutte le azioni efterne fatte per efii , anche in efercitando il loro uffizio , i tempi , i luoghi , le fabbriche deftinate al culto religiofo, fono di lor natura ed origine colè temporali, ancorché legate colle ipirituali'. Benché adunque il fovrano, ed i fuoi magiftrati non abbiano diritto alcuno fu lo ipirituale j nondimeno appartiene alla loro incumbenza di vedere , e regolare tutto quello, che vi è di temporale, affinchè faccia armonia col corpo civile. §. XXXVII. Così il diritto della fovra-nità non fi eftende a fare , che non fi predichi la parola di Dio, che non fi amminiftrino i facramenti, che non vi fieno de’ templi e delle felle, che non vi fieno beni da foftenere i miniftri, che non vi fieno canoni regolanti la difciplina} ma può , e dee bene vedere chi, e quanti fi confacrino al facerdozio : chi , dove, e quando predichi : chi, dove , e come fi amminiftrino i facramenti : come fi oifervino gli anti-