«3 relio Antonino Filofofo, che iuc-cedette ad Antonino Pio iiiccef-for d’Adriano ( i ) , Cervidio Sce-vola nelle fue Regole affermò efenti da pubblici ufficj coloro, che avellerò fabbricato maritirae Navi alle vettovaglie del Popolo Romano infervienti, e capaci di tante migliaja di moggia , e ciò finché effe navigaffero, od altre in vece loro (2) . Il che pure per cinque anni accordò a’ Marinari ed a’ Mercanti d’ olio , che gran parte del patrimonio avellerò in quello negozio impiegato ( 3 ) ; anzi M. Aurelio iftefi-io, e Commodo fcrivendo al F 2 Pre- 1 * 3 (1) Gravina de orig. jur. lib. i. Gothofred. Chrono* log. leg. Rom. (a) L. bis 3. ff. de vacat., & excuf. muner. (3) L. Navicularii 5. ff. de muner., & honor.