8i gius de’ Quiriti (A), ed alle Femmine il diritto de’ quattro Figliuoli (B) ( i ) . -, Che più non fu veduto forfè dal Mondo intero il valorofo F Pa- (A) Così potevano aver cariche in Roma contratta- te, e maritarli co’ Romani, e per mezzo de* loro Tellamenti acquidare . Vedi Heinec. Com-ment. alla L. Jul. & Pap. Popp. lib. i. cap. 5. cap. io. della Legge, & antiquitat. Romaìr. lib. 1. adpend. cap. 1. 2. (B) I latini con un figlio, od una figlia di un anno; le latine con tre parti acquillavano il gius de’ Quiriti, ^liberti dalle opere, le ingenue e le liberte pel numero de figliuoli erano liberato dalla tutela, cui foggiacevano. I figlj giovavano ancora ad acqui ilare le eredità intere, e nel Teatro avevano luogo più didimo quelli, che avevano più figliuoli, i quali erano pure tra’ Candidati agli altri prepodi, e tra’Con-foli portavano per i primi i Fafci. Finalmente tre figlj in Roma iùperlìiti, quattro nell’ Italia, cinque nelle Provincie fcufavano da tutù i peli perdonali ; e da qui nacque il famofò diritto de’ tre, de’ quattro, e de’ cinque figliuoli. Heinec. Comment. cit. lib. 1. cap. 5. Antiq. Rom. lib. 1. tit. 25. §. 7. & 8. Gravina de orig. jur. lib. 3. §. 48. e 49. (0 Sveton. Vit. Claud. i3.19, e note dei di veri!.