, *( J8 ))K membro della focietà di fere col luo danaro le Tue mercatanzìe , e con la Tua induftria tutto quel che gli torni più conto lenza difobbedire alle leggi. Perciò nel /xilema della libertà aflòluta non fi potrebbe edere in iìcuro di una eftrazione nociva al bene generale , fé non in quanto farebbe contraria alP interedè del compratore c del venditore de* grani. Confideriam1 ora , fe i rapporti particolari deil‘ uno e dell* altro di quelli contraenti han qualche rapporto coll* interedè pubblico , e podo-no edere fcelti per fua falvaguardia. I venditori de* grani fono i proprietarj, i loro cailaldi , i mercatanti finalmente che fi foltitui-icono momentaneamente in loro luogo/ or tutti quelli venditori non fanno certamente alcuna diluizione di perfone nello fpaccio delle loro merci ; il prezzo folo li determina ; perciò il caftal-do aprirà i fuoi granaj al commilTionario franceic, che compera per i paefi foreilieri, egualmente che al mercatante , il quale vuol dìflribuire i fuoi grani nell1 interno del Regno ; il Governo non entra ne1 calcoli dell1 interedè particolare , e fpetta folo alle leggi infognargli i facrifizj che dee fare * Efaminiam* ora fe l1 interedè de1 compratori fo-reftieri prevenga più gli abufi della libertà. Non fi comprerà in Francia, potrà dirli <. allorché i granì vi faranno cari T e tali diverranno, quando il numero de1 compratori fi accrefca; e cosi P interedè iledò de1 foreilieri metterà limiti convenevoli alla libertà di edrarre . Quella foia adèrtivi non balla già per iipirare inquietudine ? Pe"